È ben noto che nel trasporto aereo il passeggero può incontrare una serie di inconvenienti che possono generare, talvolta, dei gravi disagi e danni in conseguenza di 3 eventi: il negato imbarco, la cancellazione del volo e il ritardo prolungato.
In tali casi il Reg. Ce 261/2004, oltre a prevedere la compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa, sancisce il diritto del passeggero ad ottenere la possibilità di scegliere tra il rimborso oppure la riprotezione su un volo alternativo nel luogo di destinazione.
Si tratta del c.d. “diritto all’offerta di alternative”, di cui beneficiano i passeggeri in occasione dei disagi poc’anzi citati e che impone al vettore di prestare delle soluzioni alternative di viaggio indipendentemente dall’imputabilità dell’evento in capo al vettore stesso.
In altri termini la compagnia aerea, anche nel caso di circostanze eccezionali, è tenuta ad offrire tali alternative per garantire la migliore tutela dei passeggeri.
Il legislatore europeo è intervenuto in maniera puntuale sull’argomento, prevedendo all’art. 8, lett. a), del Reg. Ce 261/2004 che il passeggero ha diritto alla scelta tra:
- Rimborso del biglietto.
- Volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, oppure in una data successiva di suo gradimento.
Rimborso del biglietto
Ai sensi dell’art. 8, entro 7 giorni il vettore deve rimborsare il “prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero…”.
La norma, quindi, sembra in accordo con la normativa interna di cui all’art. 1463 Cod. Civ., secondo il quale nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Il passeggero, pertanto, può risolvere il contratto e richiedere il prezzo di quanto versato.
Quanto alle tempistiche del rimborso, la dottrina ritiene che il termine di 7 giorni inizi a decorrere dall’evento occorso. Se il volo è divenuto inutile, invece, il termine decorre dal momento in cui il passeggero comunica l’inutilità del viaggio. La commissione europea (nella proposta di modifica del Reg. Ce 261/04) e altra parte della dottrina ritengono che la decorrenza del termine inizi dal giorno in cui è stata fatta richiesta di rimborso.
In ogni caso, il rimborso del biglietto è subordinato alla verifica dell’interessa creditorio (del passeggero) nel momento in cui si verifica un ritardo o una cancellazione del volo.
Infatti, bisogna comprendere se l’intero viaggio o una singola parte di esso risulti, in tali casi, inutile per il passeggero. L’esempio classico è quello dell’uomo di affari al quale viene annunciato che il suo volo subisce un ritardo considerevole. Il volo è stato propriamente acquistato per partecipare ad un incontro di lavoro. Dunque, il ritardo del volo fa sì che l’uomo d’affari non abbia più interesse ad imbarcarsi. Diversa, invece, può essere la volontà di un passeggero che abbia acquistato un volo per una vacanza, che potrebbe comunque avere interesse nell’imbarcarsi nonostante il ritardo aereo.
Altre problematiche attinenti al diritto di rimborso si rinvengono nella c.d. “rinuncia al volo” o all’obbligo del vettore di procedere, oltre che al rimborso, anche all’offerta di un volo di rientro.
La rinuncia al volo si verifica, di solito, quando in un viaggio andata e ritorno la compagnia aerea decide di cancellare il volo di ritorno. Di conseguenza il passeggero decide di non intraprendere l’intero viaggio per ovvi motivi di convenienza.
Ci si è chiesti, pertanto, se la rinuncia al volo dia diritto ai passeggeri di richiedere solo il rimborso o se si possa richiedere la compensazione pecuniaria. La commissione europea ha risposto positivamente al primo quesito.
Sulla compensazione pecuniaria in caso di rinuncia al volo, invece, si è espressa una parte della giurisprudenza di merito che ha riconosciuto come “La rinuncia al volo da parte del passeggero, al momento dell’avvenuta conoscenza del ritardo, non costituisce una rinuncia al diritto all’indennizzo, previsto dal Regolamento CE n.261/2004. Per il giudice di prime cure, infatti, la rinuncia al volo, che registra un ritardo già alla partenza superiore alle tre ore, non comporta alcuna decadenza dal diritto all’indennizzo” (Gdp Bari sent. n. 1713/17; Gdp Trapani sent. 18/06/2018).
Quanto al volo di rientro, l’art. 8, lett. a) del Reg. Ce 261/04 prevede che il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto, “nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile”.
Ci troviamo di fronte al caso di voli in coincidenza, dove arrivati all’aeroporto di scalo il passeggero scopre che il volo previsto per la seconda tratta è stato cancellato o sul quale gli viene impedito l’imbarco. In tale fattispecie, il vettore aereo sarà chiamato a corrispondere sia il rimborso e sia a provvedere ad imbarcare il passeggero su un volo di rientro nel luogo di destinazione. L’obbligo del vettore di garantire al passeggero un volo di rientro si pone come scopo quello di evitare che il passeggero venga abbandonato nell’aeroporto di scalo, in un luogo a lui estraneo e lontano da casa.
Se la compagnia aerea non riprotegge il passeggero, quest’ultimo dopo aver acquistato a proprie spese un volo di rientro, potrà richiedere il rimborso delle ulteriori spese sostenute per il riacquisto di un nuovo volo.
Sul punto, vi riporto il caso di alcuni miei clienti che arrivati all’aeroporto di Palermo si vedevano negato l’imbarco su un volo regolarmente prenotato per raggiungere la città di Roma. La compagnia aerea in quell’occasione non provvedeva a riproteggere i passeggeri su un volo di rientro. Pertanto, i miei clienti si vedevano costretti a riacquistare a proprie spese un volo alternativo.
Rivolta la domanda di rimborso dinnanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, il Giudice con sentenza n. 1582/2017 del 18/05/2017 condannava il vettore al rimborso delle spese sostenute ritenendo che, avendo gli attori provato l’acquisto di un nuovo biglietto aereo per raggiungere la metà di destinazione “le allegazioni tutte contenute nell’atto introduttivo del giudizio hanno trovato piena conferma, non avendo la convenuta società fornito alcuna valida giustificazione per il denegato imbarco, non avendo la stessa giustificato l’omessa riprotezione con altro volo, né omessa assistenza come dovuta in applicazione del regolamento…”.
Volo alternativo
Se il passeggero non intende risolvere il contratto, e dunque chiedere il rimborso del biglietto, il vettore è tenuto ad offrirgli un volo alternativo verso la destinazione finale del viaggio, in condizioni di trasporto compatibili non appena possibile oppure ad una data successiva di suo gradimento.
La scelta, pertanto, è rimessa al viaggiatore che secondo le sue esigenze, potrà decidere se imbarcarsi subito su un volo alternativo o prenotare un volo successivo in una data più consona ai suoi impegni.
La questione del riavviamento del passeggero su un volo alternativo porta con se diverse problematiche.
Tra le tante, ne ricordiamo alcune.
Prima di tutto, si pone il problema di verificare se il vettore debba necessariamente riproteggere il passeggero su un aeromobile costituente la sua flotta oppure se si possa servire di un volo operato da altra compagnia aerea.
A differenza di quanto sostenuto dai vettori aerei, che preferiscono una risposta negativa al secondo quesito per contenere i costi di riprotezione, la Commissione europea sembra più in linea con una soluzione di maggior garanzia per i viaggiatori. Infatti, secondo la Commissione il passeggero dovrebbe poter essere riprotetto anche “con altro vettore che serve la stessa rotta o una molto simile.
Da ricordare che il riavviamento deve essere effettuato a condizioni compatibili. Questo vuol dire che il passeggero deve essere imbarcato sulla stessa classe di volo, indicata nella prenotazione originaria.
L’art. 10 del Reg. Ce 261/04 stabilisce infatti che, in caso di sistemazione del passeggero in classe superiore, il vettore non può pretendere il pagamento di un supplemento di prezzo.
In caso di sistemazione in classe inferiore, invece, il vettore deve restituire al passeggero una prefissata percentuale del biglietto aereo, variabile a seconda della lunghezza della tratta.
In conclusione, nel caso di cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo sarete voi passeggeri a scegliere il rimborso del prezzo del biglietto perché non siete più interessati a quel volo oppure di essere riprotetti su un volo alternativo. In ogni caso, se vi trovate in un aeroporto di scalo e vi cancellano il volo, oltre al rimborso, avrete diritto ad essere riprotetti. Se il vettore non vi riprotegge, potrete richiedere il rimborso del prezzo di acquisto di un nuovo biglietto.
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