Ci siamo già occupati dei diritti del passeggero nel trasporto aereo, con specifico riferimento alle ultime disposizioni governative, varate con il DPCM del 30 novembre 2020. In particolare, ci siamo soffermati sulle problematiche legate ai tanti voli cancellati e alle numerose rinunce alla partenza da parte dei passeggeri, impossibilitati allo spostamento tra quelle Regioni situate nelle c.d. zone rosse o arancioni.
Problematiche che hanno investito milioni di passeggeri i quali, ancora oggi, non conoscono appieno i loro diritti perché confusi dalle varie e continue modifiche della normativa più recente.
Per tali ragioni, torniamo ancora una volta a fare chiarezza con questi 3 semplici punti:
1. In caso di voli cancellati o rinunce alla partenza avvenute tra 11 marzo e il 30 settembre 2020, trova applicazione l’art. 88 bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 e successivamente modificato dall’art. 182 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77); IL PASSEGGERO, QUINDI, POTRÀ RICHIEDERE UN VOUCHER DI PARI IMPORTO AL PREZZO DEL BIGLIETTO PER IL VOLO CANCELLATO O NON GODUTO.
2. In caso voli cancellati avvenuti dopo il 30 settembre 2020 trova applicazione il Regolamento (Ce) n. 261/04 con il combinato disposto dagli artt. 5 e 8. Qui IL PASSEGGERO POTRÀ RICHIEDERE IL RIMBORSO IN DENARO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO PER IL VOLO CANCELLATO.
3. In caso di rinuncia al volo dopo il 30 settembre 2020 (per restrizioni causa covid-19), IL PASSEGGERO POTRÀ ANCHE IN QUESTI CASI RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO PER IL VOLO NON GODUTO, secondo la normativa italiana e di quanto dichiarato con nota del 6 novembre 2020 dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) “le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo”.
IN OGNI CASO IL PASSEGGERO CHE È IN POSSESSO DI UN VOUCHER POTRÀ CONVERTIRLO IN DENARO TRASCORSI 12 MESI DALLA DATA DELLA SUA EMISSIONE.
Infatti, per quanto concerne i contratti di trasporto aereo, l’art. 182, comma 3 bis, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77, prevede che “il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
Pertanto, anche se il voucher ha una valenza di 18 mesi, allo scadere dei 12 mesi dalla data della sua emissione il passeggero potrà richiedere il rimborso in denaro.
MA ATTENZIONE! Sarete voi passeggeri a dover richiedere la conversione del voucher in denaro con una lettera raccomandata A/R, con una mail agli indirizzi del vettore o con l’aiuto di un avvocato. Quindi non vi aspettiate che le compagnie aeree vi rimborsino senza una vostra esplicita richiesta!
Su questo argomento potrebbe anche interessarti l’articolo: Ritardo del volo: normativa e responsabilità del vettore.