Al fine di prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente, il nostro legislatore nel 2017 è intervenuto per dare seguito alla cooperazione attiva, sia europea che internazionale, nella lotta all’inquinamento ambientale.
È noto, infatti, che l’inquinamento da plastica rappresenta una piaga per il nostro pianeta. Solo in Italia, ogni anno, viene disseminato circa mezzo milione di tonnellate di plastica, che inevitabilmente finisce in mare aperto.
Con l’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto legge 2017 n. 91, conosciuto come “Mezzogiorno”, in Italia finalmente non possono essere più utilizzati i classici sacchetti di plastica.
Tale decreto, che ha apportato modifiche al Codice dell’Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ha introdotto nuove misure sull’uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri in Italia, prevedendo che i sacchetti di plastica per la spesa con spessore inferiore ai 15 micron (0,015 millimetri) debbano essere biodegradabili e compostabili, e certificati come tali da appositi enti.
Per biodegradabile si intende un prodotto inquinante che, disperso nell’ambiente, si decompone facilmente in composti meno o per nulla inquinanti. Per compostabile, invece, si intende un materiale che, in seguito alla sua degradazione, naturale o industriale, si trasforma in utile compost.
Fermo restando quanto detto in relazione alle buste che oggi possono essere distribuite, la legge ha previsto che le buste ammesse alla commercializzazione devono essere fornite a pagamento.
Invero, le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito, ma devono essere prezzate e il relativo prezzo deve, poi, risultare dallo scontrino/fattura d’acquisto dei prodotti trasportati o imballati.
Nonostante l’introduzione della predetta normativa, sono ancora tanti i commercianti che vendono prodotti nei vecchi sacchetti di plastica, in violazione della legge nazionale, e contribuendo così all’inquinamento ambientale.
E non sanno che le sanzioni amministrative sono molto pesanti!
Infatti, la violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita (artt. 226-bis e 226-ter Codice dell’Ambiente) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000) se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, così come in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi conseguenti ai nuovi divieti.
Di questo e altri aspetti, ne ho parlato in un’intervista edita dal noto programma Striscia La Notizia.
Ecco il link del servizio con l’intervista completa.