Al termine del rapporto di locazione, l’inquilino non può ritenersi liberato dal relativo vincolo contrattuale, se non adempie alcune formalità prescritte dalla legge. Infatti, egli avrà alcuni diritti e obblighi, che derivano appunto dal contratto e in esso sono cristallizzati.
Tra questi:
- Obbligo di lasciare la casa in buono stato di manutenzione. Infatti, non è raro che all’inizio del contratto venga redatto un inventario, che contiene l’esatta individuazione dei beni e il loro stato d’uso. Al termine della locazione vanno restituiti senza danni, eccezion fatta per l’usura che deriva dal normale utilizzo degli stessi (a maggior ragione se la locazione si è protratta per tanti anni). Qualora non venga redatto l’inventario, si presume che i beni siano stati dati in buone condizioni d’uso e in tale stato vanno restituiti;
- Obbligo di rimuovere beni e oggetti personali: è prassi diffusa che l’inquilino lasci, al termine del contratto, alcuni beni all’interno della casa. Invece, quest’ultimo ha l’obbligo di rimuoverli, in particolare per quanto riguarda i beni mobili ingombranti (armadi, divani, televisori). In caso contrario, l’affittuario sarà obbligato a pagare il canone di locazione finchè non avvenga la totale liberazione dello stesso. Inoltre, il proprietario può conservarli in deposito, a spese del conduttore;
- Imbiancare le pareti: questa è una clausola spesso presente nei contratti di locazione. Il conduttore sarà tenuto ad effettuare tale operazione solo qualora espressamente prevista;
- Obbligo di restituzione delle chiavi e di eventuali doppi che siano stati fatti dal conduttore.
Al termine della locazione, l’inquilino gode anche di particolari diritti, tra i quali il più rilevante è rappresentato dal diritto a ricevere indietro il deposito cauzionale. Il proprietario potrà trattenere tale importo solo per compensare eventuali canoni di affitto non pagati. Inoltre, può trattenere tale somma come corrispettivo per i danni provocati dall’inquilino agli arredi, ma solo nel caso vi sia uno specifico accordo tra le parti. In mancanza, deve prima rivolgersi al giudice per la quantificazione del danno e poi potrà eventualmente rifarsi sulla somma lasciata a titolo di deposito cauzionale.
Infine, qualora le utenze siano intestate al conduttore, al termine del rapporto va cambiato l’intestatario, operando la cosiddetta voltura, in favore del proprietario o del nuovo coinquilino che dovesse subentrare nel contratto (qualora sia interrotto anzitempo). In tal caso si raccomanda di operare in largo anticipo, poiché gli operatori del settore sono spesso lenti nell’esecuzione di tutte le formalità necessarie.