Categorie
Rubrica Legale

Danni ai bambini in ludoteca: quando è responsabile il gestore?

Quante volte vi sarà capitato di lasciare i vostri figli in una ludoteca; un bel locale destinato all’intrattenimento di bambini, che consente loro di svagarsi e divertirsi anche con l’ausilio delle numerose tipologie di giochi, giocattoli ed attrezzature come gonfiabili, tappeti elastici, piscine, scivoli e giostre ivi presenti.

Essendo un luogo destinato ai bambini, pensiamo sempre che non ci possa essere alcun pericolo per loro. Ma non è sempre così! 

Infatti, cosa succede se un bimbo cade da un gioco e riporta lesioni fisiche?

Innanzitutto è bene specificare che il gestore della ludoteca risponde dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia (giochi ed attrezzature), secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del codice civile, salvo che provi il caso fortuito.

Per caso fortuito si intende quell’evento che si verifica indipendentemente dalla volontà umana, straordinario e non prevedibile, anche comportandosi con media diligenza.

Nello specifico la responsabilità della ludoteca può essere inquadrata solo ove il bambino si procuri un infortunio a causa di un difetto sia strutturale, sia funzionale di un gioco o di un’attrezzatura.

Pensiamo alla mancanza di requisiti di sicurezza, come la pavimentazione in gomma o le protezioni per gli spigoli, oppure un bordo sporgente o tagliente, una rottura di uno scivolo o di tappeto elastico, un pavimento scivoloso. In tutti questi casi sarà il titolare della ludoteca a dover rispondere dei danni.

Quindi, fondamentale è specificare che il titolare della ludoteca ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la manutenzione delle proprie attrezzature e del locale, ma non quello di sorvegliare i minori durante la loro attività ricreativa.

Infatti secondo costante giurisprudenza il titolare di una ludoteca non è tenuto al controllo dei minori che utilizzano i giochi del locale. La messa a disposizione di giochi ed attrezzature non implica un obbligo di sorveglianza da parte del gestore, anche se si è percepita una somma di denaro per il loro utilizzo (Tribunale di Perugia sentenza n. 109 del 2017).

Spetta al genitore che accompagna il bambino valutare e calcolare tutti i rischi e fare in modo che il minore non si faccia del male utilizzando i giochi e le attrezzature messe a disposizione. 

Seguendo tale orientamento, la Corte di Cassazione, in un caso di un sinistro con tappeto elastico, ha confermato la responsabilità del proprietario per via della constatazione che, all’interno della rete elastica, era presente un tubo scoperto, che aveva ferito il bambino. Quindi se non ci fosse stato il difetto ovvero se il tubo fosse stato correttamente imbottito non avrebbe creato alcun danno (Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 8873/21 del 31 marzo 2021) 

Quanto all’onere della prova dei danni, sarà il genitore del bambino infortunato a dimostrare il danno patito dal minore e la presenza di una situazione di obiettiva pericolosità del locale, mentre spetterà al titolare provare l’evento fortuito, ossia dimostrare che abbia fatto tutto quello che è richiesto obbligatoriamente dalla legge per evitare il verificarsi di eventi dannosi e per garantire la sicurezza dei piccoli utenti (Corte d’Appello di Salerno sentenza n. 1269/18).

Se il titolare della ludoteca riesce a dimostrare che la struttura sia a norma e che l’infortunio non sia dipeso da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione di un gioco o di un’attrezzatura, allora non potrà essere considerato responsabile del sinistro.

Non potrà essere responsabile nemmeno quando la condotta del minore venga ritenuta unica causa scatenante dell’evento dannoso.

La Corte di Cassazione è entrata anche nel merito della validità della cartellonistica di pericolo posta dalla ludoteca. 

Infatti, in questi locali è facile vedere un cartello con su scritto «La direzione si esonera da ogni responsabilità per infortuni occorsi ai bambini. Si prega i genitori di accompagnare sempre i figli e di sorvegliarli durante il normale gioco».

Secondo i Giudici «il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso, la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportate danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria».

Per cui se il bambino sta facendo un uso adeguato del gioco, non può essere ascritta nessuna responsabilità ai genitori.

In conclusione, nel caso in cui il titolare della ludoteca fosse ritenuto responsabile del sinistro, il danneggiato avrà il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

Per facilitare l’ottenimento del risarcimento è importante raccogliere più prove possibili, come ad esempio le fotografie del difetto del gioco e dell’attrezzatura e tutti i certificati medici (pronto soccorso e visite specialistiche). In caso di grave infortunio potrebbe essere utile una perizia medico legale di parte, per determinare tutte le conseguenze negative e stabilire in termini numerici e percentuali tutti i pregiudizi subiti dal soggetto danneggiato.

La richiesta danni dovrà essere indirizzata alla ludoteca, chiedendo espressamente di conoscere i dati della polizza assicurativa e il nome della assicurazione (per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi) che andrà a risarcire i danni subiti dai minori.