Torniamo sul tema delle multe autovelox che è sempre molto attuale. Ricordiamo infatti che in diverse occasioni, abbiamo parlato dei casi di annullamento dei verbali per infrazioni autovelox.
La multa autovelox può essere contestata per 5 motivi principali.
1. Se nel verbale non è indicata la data di omologazione dell’Autovelox;
2. Se nel verbale vi è l’omessa indicazione dell’ultima taratura dell’autovelox;
3. Se l’ultima taratura dell’Autovelox è avvenuta più di un anno prima della rilevazione;
4. Se la multa è stata notificata dagli organi competenti dopo 90 giorni dall’avvenuta infrazione;
5. Se nel verbale non vengono indicati gli estremi dell’ordinanza del Prefetto che autorizza gli organi
competenti a fare la multa senza la contestazione immediata; questo avviene solo nelle strade extraurbane.
Di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25222 del 17/09/2021 ha confermato il principio secondo cui la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e legittima la richiesta di annullamento della multa.
La pronuncia dei giudici di legittimità trae origine dal rigetto dell’opposizione di un automobilista avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada per aver viaggiato su una strada provinciale superando il limite di velocità previsto.
Infatti, il Tribunale di Oristano con sentenza n. 216 del 2017 aveva accolto l’appello del Comune di Oristano ritenendo inidonea la contestazione dell’automobilista relativa all’omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio, di cui all’art. 4 della Legge 168/2002.
Il ricorso presentato dall’automobilista è stato accolto dalla Cassazione poiché agli atti è risultato che l’infrazione era stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita.
I giudici hanno quindi confermato, senza mutare l’orientamento della Corte, che “la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione” (cfr. Cass., sez. 6, ordinanza n. 26441 del 2016; Cass., sez. 6, ordinanza n. 331 del 2015; Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008).
Sulla base di quanto appena riportato, se l’automobilista si vede notificare una multa per eccesso di velocità, il cui verbale è privo della indicazione del decreto prefettizio, potrà ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o, in alternativa, presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica.