Le buche sono le peggiori nemiche degli automobilisti e soprattutto dei pedoni. Infatti, molto spesso le buche rappresentano delle insidie del manto stradale che comportano la caduta dei passanti con notevoli conseguenze e anche lesioni fisiche.
Molte volte l’insidia non è visibile, non è segnalata da appositi segnali né tantomeno provvista di protezione.
In caso di caduta, viene da domandarsi se la responsabilità sia certamente addebitale al Comune o Ente proprietario della strada per la mancata manutenzione e quale onere probatorio cada sul pedone danneggiato?
Da giurisprudenza costante, è ormai noto che va esclusa la responsabilità dell’ente custode allorché i danni conseguenti ad una caduta siano ascrivibili unicamente al danneggiato (esempio ottima visibilità, avvallamento leggero, non idoneo ad arrecare alcun nocumento, distrazione del pedone). Va altresì escluso il risarcimento per danni quando venga accertata la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza della buca o dell’avvallamento e la caduta del soggetto danneggiato. E ancora quando l’evento sia imputabile al caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo.
Pertanto, con specifico riferimento all’onere probatorio, cadrà sul pedone danneggiato la prova del nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, che non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell’esistenza del danno stesso.
Sebbene il danneggiato sia tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, su quest’ultimo non grava la prova della condotta omissiva o commissiva del custode.
Infatti, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la disciplina della responsabilità per i danni da cosa in custodia (ex art. 2051 c.c.), è il Comune o l’Ente proprietario a provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il pericolo occulto della cosa detenuta e, dunque, anche a valutare la sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui si verifica l’evento.
In ogni caso si deve valutare la condotta del danneggiato che non deve essere incauta ovvero deve essere improntata a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell’utilizzo del suolo pubblico.
Pertanto, il pedone che percorrendo la via pubblica cade su una buca lasciata non segnalata, deve dimostrare di non conoscere il tratto stradale, che vi era poca visibilità, di non aver tenuto un comportamento incauto o poco attento e che l’insidia non era prevedibile secondo i criteri dell’ordinaria diligenza.