Pochi giorni fa ho ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un papà, che chiameremo Paolo.
Paolo è divorziato da un anno e ha una bambina di 8 anni, che vede ogni fine settimana.
Da qualche tempo, si è accorto che la sua ex moglie pubblica foto della bambina sui social (facebook e instagram).
Preoccupato per questa situazione, si è rivolto a me per capire cosa possa fare.
Prima di tutto, è opportuno specificare che, nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, prima di condividere uno scatto che ritrae il bambino occorre munirsi dell’assenso dell’altro.
Ricordiamo che il diritto all’immagine è tutelato nel nostro ordinamento dall’art. 10 del codice civile e dalla legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941), secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, fatti salvi casi particolari.
Nel 2003 con l’introduzione del c.d. Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) è stata fissata a 14 anni l’età del soggetto che può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati in rete (c.d. consenso digitale) e dunque anche alla pubblicazione di immagini. Sotto i 14 anni, il consenso per il minore deve essere prestato da entrambi i genitori.
Infatti, la diffusione dell’immagine non è un atto di ordinaria amministrazione, che può essere compiuto senza confrontarsi con l’altro genitore ma, al contrario, postula il comune accordo.
Anche il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. Ue n. 679/2016) dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”.
Già nel 2017 la giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l’inserimento di foto in rete fosse “un comportamento potenzialmente pregiudizievole in quanto determina la diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate” (Sentenza Tribunale di Mantova del 19/09/2017).
Infatti, evidente è il pericolo che qualcuno, con procedimenti di fotomontaggi, ne tragga materiale pedopornografico da far circolare in rete (Sent. Tribunale di Rieti del 06/03/2019).
Di recente, il Tribunale di Trani con ordinanza del 30/06/2021, seguendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha accolto il ricorso di un genitore poiché la condivisione sui social network riguarda un pubblico indeterminato, con un periodo di tempo non circoscrivibile, tanto da rendere le pubblicazioni di immagini dei minori contrarie alle norme nazionali, europee e internazionali.
Allora cosa potrà fare il nostro Paolo?
Innanzitutto, dovrà inviare una raccomandata o una pec alla sua ex moglie, manifestando espressamente e formalmente il proprio dissenso alla pubblicazione di immagini della figlia. Con la comunicazione Paolo dovrà inoltre richiedere la rimozione delle foto già pubblicate sul social.
Qualora la sua ex moglie si opponga a tali richieste, Paolo avrà il diritto di rivolgersi alla magistratura competente per ottenere, nel futuro, l’inibizione, la rimozione ed eventualmente il risarcimento dei danni.
Infatti, già nel 2017 il Tribunale di Roma (ordinanza del 23.12.2017), in un caso simile a quello di Paolo, ha ordinato la cancellazione delle immagini pubblicate senza consenso, imponendo al genitore di non pubblicare altre immagini (la cosiddetta inibitoria).
Inoltre, ha condannato il genitore al risarcimento del danno anche con riferimento ai vecchi post, prevedendo una “sanzione” per ogni successiva pubblicazione avvenuta senza consenso.