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Rubrica Legale

Danni causati da piante e fioriere nel condominio: come richiedere il risarcimento

Non è raro che i condomini scelgano di decorare i propri balconi con piante e fioriere di ogni tipo. Del resto si sa, anche l’occhio vuole la sua parte. Il regolamento condominiale, se nulla dispone, consenti ai condomini di installare sui propri balconi tutte le piante che vogliono, purché tali operazioni non creino danni agli altri inquilini che vivono ai piani bassi. Infatti, non di rado accade che le operazioni di annaffiamento delle suddette piante, causino lo scorrere di acqua e terriccio nei piani sottostanti. Tali operazioni sono spesso causa di litigi dai condomini.

La questione è stata risolta dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con sentenza 15956 del 2014, ha avuto modo di stabilire che “qualora le piante dopo essere state innaffiate, gocciolino terriccio tale da imbrattare il balcone dell’inquilino sottostante, configurano il reato previsto e punito ex art. 674 c.p. con l’arresto o l’ammenda fino a 206 euro”. Questa figura di reato punisce proprio il soggetto che getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

Secondo il ragionamento logico giuridico degli ermellini, l’inquilino che faccia cadere copiosamente l’acqua utilizzata per annaffiare le piante contenute nei vasi apposti sul balcone, provoca un fastidio che supera la soglia di tollerabilità media purché l’episodio continui nel tempo senza interruzione alcuna. La prova di questo elemento potrà evidentemente essere data a mezzo di testimoni o riproduzioni audiovisive che dimostrino il comportamento illecito del vicino di casa.

Oltre che agire in sede penale, l’inquilino potrà agire in sede civile per richiedere il risarcimento del danno (se adeguatamente provato) e l’inibitoria: una pronuncia proveniente dal giudice che intima al soggetto attivo di cessare il comportamento illecito, previa quantificazione del danno, che in alcuni casi può anche essere enorme. Basti pensare che il continuo scorrere di acqua può determinare infiltrazione, che possono portare alla rovina definitiva del piano sottostante.

Qualora invece il comportamento del vicino di casa sia tale da non integrare i requisiti richiesti dalla sentenza della Cassazione, non rimane altra strada che tentare una soluzione bonaria con quest’ultimo, convocandolo e spiegando le ragioni del disagio.