Il diritto di recesso o di “ripensamento” è il diritto dei consumatori di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale.
La condizione nella quale il consumatore non ha un contatto diretto con la merce comprata e, quindi, non può verificare personalmente la qualità del bene acquistato fa sì che la tutela accordata a quest’ultimo dal codice del consumo si rinvenga nell’esigenza di tutela della parte debole del contratto.
Il diritto di recesso trova la sua disciplina nel codice del consumo agli artt. 52 e segg. che sanciscono l’esercizio del diritto di recedere dal contratto di acquisto di beni e servizi, senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi.
In molti credono che il consumatore abbia diritto al recesso o al ripensamento su tutti gli acquisti, ma non è così. Ed infatti esso si applica solamente ai contratti stipulati “fuori dai locali commerciali”, oppure nei c.d. “contratti a distanza”, ovvero conclusi a mezzo internet o altri mezzi di comunicazioni etc.
Tale diritto ovviamente non si applica quando il consumatore entra fisicamente in un negozio per fare acquisti; in questo caso, non esiste diritto di ripensamento ma la merce può essere cambiata solo su discrezione del venditore o se il prodotto è difettoso.
La ratio della norma è quella di avvantaggiare il consumatore (parte debole del contratto) nella scelta consapevole. Infatti, il più delle volte, non è il consumatore che decide di fare acquisti ma l’acquisto gli viene proposto da altri e, per cui, egli non ha la lucidità che potrebbe avere nel caso in cui avesse deciso di entrare in un negozio.
Basti pensare a tutti i contratti di telefonia o di energia elettrica che vengono stipulati utilizzando prevalentemente il mezzo telefonico. Gli operatori ci sorprendono in momenti della giornata in cui siamo presi da altre cose e ci fanno offerte, che con poca lucidità, andiamo ad accettare.
La poca lucidità con la quale spesso accettiamo offerte viene ricompensata con il diritto di ripensamento che giuridicamente è un vero e proprio diritto di recesso.
L’effetto del recesso è quello di avere indietro la somma eventualmente pagata per l’acquisto e restituire la merce eventualmente ricevuta.
Infatti, l’art. 56 Cod. Consumo prevede che “Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto”.
A sua volta il consumatore, ex art. 57 Cod. Consumo, “… restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto”.
Il consumatore eventualmente sarà chiamato a sostenere i costi di spedizione per la restituzione del bene, allorquando il professionista non abbia concordato di sostenerlo.
Per esercitare il diritto di recesso dal contratto, il consumatore dovrà informare il venditore di tale intenzione, con comunicazione scritta ed indirizzata alla sede legale del professionista.
Ricevuta tale comunicazione, dovrà provvedere al rimborso del prezzo, che avverrà mediante lo stesso metodo di pagamento adottato per l’acquisto. In alcuni casi, il venditore offrirà la possibilità di sostituire la merce con altri prodotti dello stesso importo.
Per quanto riguarda le motivazioni che spingono il consumatore ad esercitare il suo diritto al ripensamento, il codice del consumo ha dunque previsto che si possa esercitare tale diritto anche senza indicare la motivazione; in altre parole, non vi è bisogno di una motivazione espressa e provata per recedere da un contratto concluso a distanza; il consumatore può semplicemente cambiare idea senza che ciò possa pregiudicare la sua volontà di recede e senza che ciò comporti il pagamento di una penale.
Può anche accadere, nello specifico caso in cui il professionista ometta di indicare termini e modalità del recesso, che il consumatore voglia esercitare comunque tale diritto ma il termine passa da 14 giorni a 12 mesi dalla conclusione del contratto; anche in questo caso, non si applicherà alcuna penale a carico del consumatore.
La decorrenza del termine per il recesso si differenzia a seconda della tipologia di contratto.
Nei contratti di servizi il termine inizia a decorrere dalla conclusione del contratto (esempio: in caso di offerta telefonica, il termine di 14 giorni inizia a decorrere da quando abbiamo ricevuto la telefonata).
Nei contratti di vendita anche se conclusi telefonicamente, invece il termine inizia a decorrere da quando entriamo in possesso del bene, per cui dal momento della consegna; per i contratti di fornitura (energia elettrica, telefonia etc.) il termine inizia a decorrere dal giorno di conclusione del contratto.
Attenzione però! La disciplina del diritto di recesso non si applica ai contratti, conclusi a distanza, che abbiano ad oggetto: fornitura di prodotti alimentari; servizi finanziari; giornali, periodici o riviste; costruzione, vendita o locazione di immobili; beni confezionati su misura o personalizzati; servizi di scommesse o lotterie; prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore.