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Rubrica Legale

Monopattini e sinistri: regole, sanzioni e risarcimento danni

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un incremento dell’utilizzo dei monopattini elettrici che il Governo italiano ha finanziato come mezzi utili per contingentare gli spostamenti.

Così è stato! Sono tantissimi, infatti, i cittadini italiani che hanno usufruito di tali dispositivi per muoversi velocemente e al sicuro in tutte le città.

Il vasto utilizzo, tuttavia, ha comportato notevoli disagi alla viabilità sulle strade, con contestuale aumento dei sinistri stradali per la negligente condotta dei “conducenti”.

Invero, solo a Milano nel mese di settembre si sono registrati più di 150 sinistri. Si comprende, quindi, l’esigenza di conoscere meglio la disciplina giuridica per tracciare un quadro completo e utile sull’argomento.

Innanzitutto, occorre capire di che tipologia di “veicoli” stiamo parlando.

Un emendamento al Decreto Legge del 30 dicembre 2019, contenete le disposizioni del “Nuovo Codice della Strada” equipara sul piano normativo i monopattini elettrici ai velocipedi ovverosia alle più conosciute biciclette, purché questi non siano dotati di caratteristiche tecniche di potenza (cd. watt).

Ciò nonostante, dei monopattini non vi è traccia nel Codice della Strada!

Infatti, nelle relative modifiche approvate con il Decreto Legge “Semplificazioni” non sono stati presi in considerazioni questi nuovi strumenti di trasporto. Il riferimento, pertanto, sarà alle disposizioni che ineriscono, come detto innanzi, i velocipedi.

Agli articoli 68 e 182 del Codice della Strada, troviamo le regole e le sanzioni applicabili alla guida dei motoveicoli:

  1. possono essere condotti da persone di almeno 14 anni;
  2. possono portare solo il conducente; 
  3. possono circolare su strade urbane ed extra urbane (solo nella pista ciclabile, se presente) e su aree pedonali urbane;
  4. limite di velocità massimo fino a 25 chilometri orari, mentre sulle corsie ciclabili, nelle zone scolastiche e nelle zone pedonali la velocità massima è di 6 km/h;
  5. è vietato transitare sui marciapiedi o dove non è autorizzato il transito di biciclette;
  6. devono essere parcheggiati negli appositi stalli o spazi predisposti dagli operatori.
  7. non occorre né la patente né l’assicurazione;
  8. non è obbligatorio indossare un casco (se si è maggiorenni).
  9. devono essere dotati di un campanello o avvisatore acustico;
  10. per la circolazione notturna, il monopattino deve essere munito di un fanale anteriore bianco e uno posteriore rosso con catarifrangente.

Quanto alle sanzioni, vediamo che l’art. 182 Codice della strada prevede una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro, in caso di violazione delle regole di buona circolazione dei monopattini. Attenzione, invece, ai casi in cui il monopattino venga c.d. “truccato”. Qui si assiste ad un inasprimento delle sanzioni amministrative che possono raggiungere la somma di euro 6.000,00.

Passiamo ora ad analizzare l’aspetto più rilevante che è quello dei sinistri stradali causati dalla circolazione dei monopattini.

I casi più frequente sono rappresentati dallo scontro tra monopattino elettrico ed altro veicolo (come autovettura, motoveicolo o altro velocipede) ovvero, nei casi più gravi, dall’investimento dei pedoni.

In tutti queste ipotesi, chi è tenuto a pagare i danni?

In primo luogo, distinguiamo due situazioni:

  1. sinistro tra monopattino non assicurato e autovettura: il conducente del monopattino, in caso di colpa, dovrà risarcire di tasca propria i danni all’auto e le eventuali lesioni fisiche provocate, in virtù dell’assenza di copertura assicurativa. Se a provocare il sinistro è un minore di 14 anni, saranno i genitori a risarcire.
  2. Sinistro tra monopattino assicurato e autovettura: se, invece, viene sottoscritta una Rc auto familiare con l’inclusione del monopattino elettrico, sarà la compagnia assicurativa a coprire i danni. Unica accortezza sta nel fatto di non superare il massimale assicurato.

Da non dimenticare sono, anche, i casi di investimento dei pedoni. Infatti, sono stati tante le notizie riportate dalle testate giornalistiche nazionali su tali tipologie di sinistri, che inducono a tracciarne un piccolo chiarimento.

A differenza di quanto detto per i sinistri che coinvolgono i monopattini con le altre tipologie di mezzi,
qui dobbiamo riferirci alla disciplina del codice civile, con particolare riguardo all’art. 2054 c.c.

Il comma 1 dell’art. 2054 c.c. che prevede “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Vi è dunque una “presunzione di responsabilità” che opera a carico del solo conducente del monopattino, atteso che la sua posizione rientra in quella di conducente di un autoveicolo. In tal senso, la Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 842/2020, ha stabilito che qualora il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. comma 1, dovrà essere verificata l’eventuale pericolosità ed imprudenza della condotta del pedone investito, al fine di determinarne un concorso di colpa di quest’ultimo.