Oggi giorno è risaputo che la figura del cane riveste un ruolo importantissimo all’interno della vita di molte persone, tanto che in alcuni nuclei è da considerarsi un vero e proprio membro della famiglia.
Basti pensare anche a come si sia sviluppato un mercato intorno allo stesso cercando di avere sempre più cura dello stesso a 360 gradi, dalle cliniche veterinarie ai confort, dagli abbigliamenti alla possibilità di recarsi a lavoro con lo stesso.
Pertanto la sua figura non è individuabile come un mero passatempo o alla stregua di un altro tipo animale, magari da allevamento o da lavoro.
Di tale tendenza si è accorta anche la recente giurisprudenza che si è ritrovata più volte a definire il rapporto tra uomo ed animale domestico.
In primis è stato affermata la responsabilità dei padroni sull’operato dei propri animali domestici, poi si è trasposto il delitto di uccisione di animale come un autonoma fattispecie di reato.
La Cassazione nel 2008 ha anche specificato che, in caso di morte di un animale da compagnia, è dovuto il risarcimento da parte di colui che ne ha causato la morte per la perdita del proprio animale, specialmente in caso di particolare valore di quest’ultimo.
Un ulteriore passo è stato mosso recentemente dal Tribunale di Novara che, nella sentenza 191/2020, ha affermato che, oltre al danno economico sofferto, va risarcito il proprietario dell’animale da compagnia ucciso per il danno morale patito.
Di fatti, essendo l’animale considerato un compagno di vita a tutti gli effetti, tale perdita viene considerata come una significativa mancanza di uno degli affetti principali all’interno della famiglia, diritto riconosciuto a livello Costituzionale, con provocazione di dolore e sgomento nei confronti del danneggiato.
Ovviamente andrà verificato caso per caso il tipo di legame che intercorreva tra padrone ed animale domestico e quali soggetti della famiglia vengono lesi da una così grave perdita.
Per quanto concerne il calcolo risarcitorio non vi è un canone legislativo che può definire la cifra idonea a ristorare il soggetto danneggiato, pertanto spetterà al Giudice stimare in via equitativa l’ammontare dovuto, valutando caso per caso tenendo in considerazione tutti i fattori che riguardano il legame con l’animale, l’età dello stesso, i membri della famiglia affezionati e situazioni similari utili a definire la particolarità del legame e della sofferenza patita.