Il Decreto recepisce l’ordinanza di agosto del ministero della Salute: tampone obbligatorio per chi rientra dai Paesi considerati a rischio (Spagna, Malta, Grecia e Croazia) e quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria.
Inoltre attenzione al divieto di ingresso dagli Stati inseriti nella black list: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.
Un interessante passo avanti è stato fatto nell’apertura delle frontiere. Infatti è consentito il ricongiungimento delle coppie a livello internazionale. Chi si trova all’estero ora potrà entrare in Italia per raggiungere «la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente».
Finora l’ingresso e il transito nel territorio nazionale era consentito solamente per le seguenti ragioni: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sul fronte dei trasporti locali, a patto che a bordo venga garantito il ricambio dell’aria, è stato fissato all’80% il limite di riempimento (autobus, metropolitane e treni regionali).
Di seguito uno scherma riassuntivo preso dal sito del ministero:
Viaggi da e per Paesi europei
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
(Elenco A – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
* Nessuna limitazione
Paesi UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco
(Elenco B – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
* Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria), a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione ( Tranne che per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)
Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con l’Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, devono anche:
* presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
oppure
* sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
inoltre devono:
* comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
* segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
Vedi: Numeri e informazioni regionali
Bulgaria e Romania
(Elenco C – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. ) ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
Spostamenti da/per Paesi extra UE senza obbligo di motivazione
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
(Elenco D – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020).
Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.) Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
Spostamenti da/per Paesi extra UE con obbligo di motivazione
Resto del mondo
(Elenco E – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Non è permesso l’ingresso in Italia
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
(Elenco F – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Kosovo, Montenegro, Serbia
(Elenco F – Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Colombia
(Elenco F- Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)
Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.
Sono previste alcune, limitate eccezioni
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:
* a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
* a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
* ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
* al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
* ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
* al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
* ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
* agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:
* all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
* al personale viaggiante;
* ai movimenti da e per gli stati e territori dell’Elenco A
* agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
Non è permesso l’ingresso in Italia: casi positivi, sintomi, contatti stretti
* Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
* Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
* febbre ≥ 37,5°C e brividi
* tosse di recente comparsa
* difficoltà respiratorie
* perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
* raffreddore o naso che cola
* mal di gola
* diarrea (soprattutto nei bambini)
* Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.
Proteggi te stesso e gli altri
Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia.
* Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso
* Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
* lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
* evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
* coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
* evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
* non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
* non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
* Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento
Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
* i bambini al di sotto di 6 anni
* le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
* E’ vietato l’assembramento.
* Sono sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
* In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
* Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
* E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.
Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia
* Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
* tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari;
* chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
* In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112.
* Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
* Indossare una mascherina chirurgica.
* Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
* Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
* Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.
* Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
* Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
* Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
* Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro).
* Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
* Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.
Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico
* Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
* Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
* Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
* Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.
Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali
* Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento
* Sono sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
* L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
* L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
* Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
* Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
* E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.