Se si verifica una cancellazione del volo, il Regolamento n. 261/04 prevede forme di tutela precise, che posso essere divise in:
– diritto al rimborso del prezzo del biglietto non goduto;
– diritto all’imbarco su un volo alternativo il prima possibile;
– diritto all’assistenza, consistente in:
1. pasti e bevande in congruità dell’attesa;
2. sistemazione in albergo, (se necessario);
3. transfer da/per l’aeroporto;
4. chiamate, sms o posta elettronica.
Inoltre ai sensi dell’artt. 5-7 del Reg. Europeo, con la cancellazione del volo, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, in base al chilometraggio della tratta, pari a:
– € 250,00 per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
– € 400,00 per le tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
– € 600,00 per le tratte superiori ai 3.500 km.
L’indennizzo pecuniario non è dovuto se la compagnia riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è avvenuta a causa di circostanze eccezionali (maltempo, bird strike ecc.).
Se si tratta di un volo di ritorno, la compagnia sarà costretta come da regolamento a rimborsare anche le spese sostenute per l’acquisto di un nuovo volo sostitutivo, oltre all’eventuale rimborso delle spese sostenute per ristoro e pernottamento in albergo, se non fornite gratuitamente dal vettore.