Lo sciopero è spesso causa di disservizi, come ad esempio la cancellazione dei voli o i ritardi aerei, e le sue cause possono inerire a motivi interni alle compagnie aeree oppure a ragioni nazionali o ancora alla gestione aeroportuale.
Proprio per la diversità delle sue cause, i diritti del passeggero devono essere individuati, sempre alla luce della normativa europea, sulla base dell’ingerenza dell’attività del vettore al caso specifico dello sciopero.
In passato, non vi erano problemi, in quanto lo sciopero rientrava nel novero delle c.d. circostanze eccezionali, per cui il vettore non era mai ritenuto responsabile dei disagi subiti dai passeggeri che, di conseguenza, non avevano diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa.
Oggi invece, assistiamo ad un cambio di rotta della giurisprudenza, che ha ritenuto opportuno verificare le cause che determinano lo sciopero e, dunque, dare importanza alla correlazione tra l’evento sciopero e l’attività interna del vettore o esterna al vettore.
Infatti, con la sentenza chiarificatrice del 23 marzo 2021 C‐28/20, la Corte di Giustizia europea ha affermato che uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale (come ad esempio la contrattazione salariale) non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
Pertanto, in questo caso, dove lo sciopero inerisce all’attività del personale del vettore (come piloti, assistenti di volo, hostess ecc.), ancor di più se preannunciato, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, che varia da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.
Diverso il caso in cui lo sciopero sia determinato da ragioni o attività esterne al vettore, come ad esempio uno sciopero degli operatori di volo o degli assistenti alle torri di controllo aeroportuali, poiché in tali casi il vettore rimane esente da responsabilità e non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria nei confronti dei passeggeri, seppur rimangano i diritti all’assistenza.
Ad ogni modo, occorre sempre valutare caso per caso se l’evento rientra davvero nell’ambito di controllo della compagnia aerea e se afferisce al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, considerato che lo sciopero non esonera di default dall’obbligo di corrispondere la compensazione al passeggero.