Sono sempre più diffuse sul mercato polizze, anche RCA, che prevedono limitazioni risarcitorie, contrarie al Codice del Consumo, che hanno come fine quello di ridurre o di escludere l’indennizzo al danneggiato che intende far riparare il proprio veicolo da un carrozziere di fiducia.
Tali tipologie di limitazioni assicurative non fanno altro che richiamare impropriamente l’istituto del risarcimento in forma specifica, che si discosta totalmente dalla pretesa delle compagnie di ridurre la misura dell’indennizzo rispetto a circostanze e fatti anche successivi al verificarsi dell’evento dedotto in garanzia.
Ricordiamo tutti l’evento grandinigeno che ha colpito la città di Pescara nel 2019, dove centinaia di persone si sono dovute rivolgere obbligatoriamente alle carrozzerie c.d. convenzionate per vedersi risarcire i danni causati dalla grandine.
E in molti si sono chiesti se fosse legittimo obbligare gli assicurati a rivolgersi alle carrozzerie convenzionate, inserendo nei contratti di assicurazione clausole che penalizzano chi decida, invece, di rivolgersi ad una autofficina a scelta.
La risposta è arrivata dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza del 17 novembre 2021 n. 34950. I giudici hanno chiarito che le clausole che limitano i risarcimenti, penalizzando la libera scelta del riparatore da parte dei danneggiati, sono vessatorie. Esse costituiscono unicamente previsioni illegittime poiché limitano la facoltà del danneggiato di scegliere il proprio riparatore e di contrarre con lui il negozio giuridico relativo alla riparazione.
In particolare, la Suprema corte ha rigettato il ricorso proposto da una compagnia di assicurazioni, affermando l’illegittimità di ogni riduzione dell’indennizzo connessa esclusivamente alla circostanza che il danneggiato abbia riparato presso una carrozzeria non convenzionata.
Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, aveva ritenuto tali clausole nulle, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del Codice del Consumo, comportando le medesime un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivati dal contratto assicurativo.
Lo squilibrio è dettato dal fatto che:
– l’applicazione di tali clausole non permette l’indennizzo di tutti gli altri ed eventuali sinistri, successivi al primo nell’arco dello stesso anno, che invece sono coperti sono se viene scelta la carrozzeria convenzionata.
– l’applicabilità di tali clausole non permette l’indennizzo dell’intero sinistro per la parte di danno che supera il valore della franchigia;
È evidente, pertanto, che la posizione del danneggiato è fortemente svantaggiata e che vi è una illegittima limitazione della responsabilità dell’assicuratore.
Pertanto, accertato il danno da sinistro o da altri eventi, ridurre o eliminare l’indennizzo in relazione alla legittima scelta del danneggiato della carrozzeria che dovrà effettuare le riparazioni costituisce, a tutti gli effetti, una limitazione del diritto del consumatore/danneggiato di contrarre con soggetti terzi, in spregio all’art. 33 comma 2 lettera t) Codice del Consumo.