Le multe rilevate con il dispositivo “scout speed” sono le più insidiose per gli automobilisti.
Lo “Scout speed” è la strumentazione installata nelle auto di servizio degli agenti accertatori della polizia municipale, che ha tutte le funzioni del classico autovelox, ma in movimento.
La sua particolarità sta nel fatto che può riprendere le auto che viaggiano in entrambe le direzioni di marcia (quindi sia quelle che viaggiano nella stessa direzione del veicolo degli accertatori, sia quelle che si trovano sul senso opposto di marcia), il tutto senza che venga preventivamente segnalato.
Invero, l’utilizzo di tali dispositivi è stato introdotto con diversi Decreti Ministeriali (nello specifico Decreto del Ministero dei Trasporti 117 del 15/08/2007, articolo 3, ed ora Decreto Ministeriale n. 282 del 13/06/2017, articolo 7.3 dell’allegato 1), i quali prevedono che “per i dispositivi di rilevamento installati a bordo dei veicoli per la misurazione della velocità in maniera dinamica ovvero ad inseguimento” non valga l’obbligo di presegnalazione.
Quindi secondo l’orientamento ministeriale l’obbligo di segnalazione preventiva esiste soltanto per i dispositivi di rilevamento della velocità installati sulla strada, rimanendo così esclusi da tale obbligo i dispositivi che funzionano in movimento, ovvero in modalità dinamica, come gli scout speed.
Negli anni, la giurisprudenza ha tuttavia ritenuto illegittimi detti provvedimenti, che prevedono l’esonero della preventiva segnalazione degli scout speed, per la natura di fonte secondaria della normativa ministeriale, rispetto alle norme del Codice della Strada che hanno un rango superiore e sono dunque prevalenti.
Già dal lontano 2006 il Giudice di pace di Firenze, si è occupato della fattispecie in esame e, in particolare, rigettando il ricorso di un automobilista multato tramite lo scout speed, con la sentenza n. 654, ha affermato che “la presenza e l’adeguatezza della segnaletica o dell’informazione preventiva, in base all’art. 142 del codice strada, comma 6, è dunque presupposto essenziale per accertare che l’utente della strada ha violato una norma consapevolmente perché preventivamente avvertito…”.
Tale orientamento è stato ribadito di recente dal Giudice di Pace di Rimini, sentenza n. 289 del 2 maggio 2019 e dal Giudice di Pace di Bergamo, sentenza 1049 del 11 dicembre 2019.
Alcune settimane fa, anche la Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con l’Ordinanza n. 29595 del 22.10.2021.
L’ordinanza della Suprema Corte affronta il problema dell’eccesso di velocità e dello specifico sistema di rilevazione, affermando che è illegittima la sanzione amministrativa per eccesso di velocità accertata con la cosiddetta “modalità dinamica” tramite l’impiego da parte degli agenti di polizia municipale dello scout speed, laddove manchi la presegnalazione della postazione di controllo della velocità.
I giudici di legittimità motivano la loro decisione richiamando l’art.142, comma 6 bis del Codice della Strada, secondo cui “l’attività di rilevamento deve essere segnalata in via preventiva e in maniera ben visibile agli utenti della strada“.
Il citato articolo rimette ai decreti ministeriali solamente l’individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso.
Infatti, secondo i giudici, qualora i regolamenti o i decreti ministeriali rappresentassero una deroga all’obbligo di segnalazione preventiva, si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili.
Sulla base di quanto appena riportato, se l’automobilista si vede notificare una multa per eccesso di velocità rilevata tramite sistema “scout speed”, non preventivamente segnalato, potrà ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o, in alternativa, presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica.