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Rubrica Legale

Mancato ritiro della raccomandata e conseguenze giuridiche

Molte volte quanto si ha contezza del contenuto di una raccomandata, possiamo essere tentati dal rifiutarla o da evitare di ritirarla alle poste, se è in giacenza.

Questo accade soprattutto nel caso di notifica di multe, di cartelle esattoriali, di atti giudiziari o anche di lettera di un avvocato. 


Ma non tutti sanno che la non accettazione o il mancato ritiro della raccomandata non annulla i suoi effetti. Vediamo perché?

Nonostante la legge non impedisca ai cittadini di rifiutare la raccomandata recapitata dal postino, se si rifiuta una raccomandata, questa si considera comunque ricevuta, correndo così il rischio, ad esempio, in caso si tratti di multe o di pagamenti, di ricevere relativa cartella esattoriale.

Stessa situazione si verifica se il destinatario è temporaneamente assente dall’indirizzo di domicilio presso cui viene inviata la raccomandata, la stessa va in giacenza all’ufficio postale. Del deposito deve essere data comunicazione al destinatario tramite la consegna di un avviso di tentativo di notifica, che va lasciato nella cassetta delle lettere o sulla porta d’ingresso.

Se non si provvede entro 30 giorni a ritirare la raccomandata, scatta la c.d. “compiuta giacenza” e la lettera viene restituita al mittente: in questo caso gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario.

La Corte di Cassazione ha stabilito che se l’avviso di giacenza è stato lasciato nel luogo di residenza del destinatario, non è necessario che egli abbia ricevuto o meno la missiva o abbia lasciato trascorrere la compiuta giacenza, gli effetti per il mittente saranno i medesimi.

Nel caso di notifica di atti giudiziari, che sono contenuti nella famosa “busta verde”, il mancato ritiro della raccomandata implica possibili gravi conseguenze, a partire dall’impossibilità di prendere parte a procedimenti o di contestare la comunicazione in oggetto. 

In questa ipotesi specifica, il processo di giacenza è leggermente diverso. La notifica è di norma effettuata, se non è disposto altrimenti, dall’ufficiale giudiziario.

Qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi, l’ufficiale depositerà l’atto nella Casa comunale. Successivamente notificherà un’ulteriore raccomandata informativa del deposito al destinatario. La notifica si intende perfezionata per il destinatario dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.

Pertanto, fate molta attenzione, ritirate sempre le raccomandate per scongiurare eventuali e spiacevoli situazioni.