Il piano del consumatore è la prima procedura prevista dalla Legge Salva Suicidi in tema di gestione del sovraindebitamento; si tratta di una procedura rivolta alla persona fisica che abbia contratto dei debiti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si deve dunque trattare di debiti contratti in relazione ad esigenze personali di consumo o per quelle della famiglia. La positiva conclusione del piano del consumatore da parte del debitore ammesso conduce alla così detta liberazione dai debiti (“esdebitazione”). Essi si suddivide in tre fasi.
La fase preparatoria. Il debitore elabora un piano che deve tenere in considerazione le esigenze dello stesso e, nel caso, della famiglia e quindi valutare le eccedenze economiche tra le entrate e quanto stanziato per soddisfare le prime. Le somme in eccedenza concorreranno pertanto a elaborare un piano di rientro dal debito.
Nella formulazione del piano, il debitore, si serve dell’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge sul sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di accordo del debitore, piano del consumatore e di liquidazione;
- non ha subito in ragione di cause allo stesso imputabili, per cause a lui imputabili, i provvedimenti di impugnazione o risoluzione dell’accordo, o di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del debitore.
- non ha prodotto documentazione che non permetta di ricostruire compiutamente la sua complessiva e reale situazione economica e patrimoniale.
Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta del piano, il debitore con l’ausilio dell’OCC presenta al Tribunale territorialmente competente il proprio piano.
La fase giudiziale. Dopo il deposito della proposta, il Giudice fissa “immediatamente” udienza con decreto, dopo aver verificato come non sussistano cause che escludano l’ammissibilità e valutata la presenza di tutte le voci che devono comporre la proposta.
In questa fase la procedura assegna al Tribunale il potere di disporre – sino al provvedimento di omologazione – la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata verso il debitore, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.
Il piano del consumatore, diversamente da quanto previsto per i criteri sull’accordo del debitore, non pretende una votazione e/o adesione dei creditori.
Molto importante è il potere di valutazione del giudice, che deve verificare le condotte del consumatore: il piano è, infatti, escluso, se il consumatore abbia assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero se lo stesso avesse “colposamente” cagionato una situazione di sovraindebitamento (i cosiddetti atti commessi in frode dei creditori).
In buona sostanza il consumatore deve essere ritenuto “meritevole”.
La fase esecutiva. L’omologazione del provvedimento comporta due conseguenze: i creditori che abbiano causa o titolo anteriore non possono attivare e nemmeno proseguire le azioni e procedure esecutive nei confronti del debitore, così come sussiste medesimo divieto per le azioni di natura cautelare. Inoltre, anche i creditori che abbiano titolo o causa posteriore l’omologazione non possono attivare procedure esecutive sui beni che costituiscono l’oggetto del piano.
L’esecuzione del piano come omologato dal magistrato può subire delle vicende di natura interruttiva, che in concreto ne annullino gli effetti successivi all’accordo.
In particolare, il piano può essere revocato di diritto, oppure su istanza di ogni creditore
La revoca di diritto del piano opera quando il debitore non esegua perfettamente e per intero, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti in forza del piano alla Pubblica Amministrazione nonché agli enti competenti per la previdenza, oppure quando il debitore compia atti in frode alle ragioni dei creditori.
La revoca su istanza del creditore è invece ammissibile quando il debitore abbia con condotte dolose o gravemente colpose aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o nascosta una parte notevole dell’attivo. Inoltre, il ricorso del creditore è ammissibile, sempre nel contraddittorio del debitore, quando quest’ultimo non rispetti gli obblighi imposti dal piano, ovvero se le garanzie previste dallo stesso piano non siano costituite o, ancora, quando oggettivamente l’esecuzione del piano diventi impossibile, anche a prescindere da fatto e/o colpa del debitore.