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Rubrica Legale

Trasporto marittimo e diritto dei passeggeri: la nuova pronuncia della corte di giustizia

Ogni anno oltre 400 milioni di passeggeri si imbarcano e sbarcano nei porti italiani ed europei. E nonostante ciò non tutti conoscono nel dettaglio i diritti che la normativa, soprattutto europea, riserva alla categoria dei viaggiatori via nave.

Oltre alla disciplina nazionale che, il più delle volte, trova un’applicazione residuale, i diritti dei passeggeri marittimi sono sanciti dal Regolamento (UE) 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, che si applica a tutti i passeggeri che viaggiano per la maggior parte sui traghetti, sulle navi da crociera via mare e sulle vie navigabili interne (fiumi, laghi o canali).

La nave o il traghetto deve:

  • Partire da un porto dell’UE;
  • Navigare verso un porto dell’UE da un porto al di fuori dell’UE, purché il servizio sia gestito da un’impresa di trasporti dell’UE;
  • partire da un porto dell’UE con una crociera ricreativa purché l’alloggio sia offerto insieme ad altri servizi, con più di 2 pernottamenti a bordo.

Come nel trasporto aereo, anche il regolamento n. 1177/20 riconosce vari diritti simili ai passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo dei servizi passeggeri o crociera.

Essi includono:

  • rimborso o trasporto alternativo in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
  • assistenza adeguata ad esempio pasti, bevande e, se necessario, sistemazione per un massimo di tre notti in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
  • compensazione di importi compresi tra il 25 % e il 50 % del prezzo del biglietto in situazioni di ritardo all’arrivo o cancellazione del viaggio;
  • trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone con disabilità e a mobilità ridotta sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
  • informazioni adeguate sulle modalità di viaggio per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;
  • introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;

Con la sentenza del 2 settembre 2021, pronunciata nella causa C-570/19, la Corte di giustizia europea chiarisce la corretta interpretazione di alcune disposizioni del regolamento 1177/2010.

Il caso che ha interessato la Corte è stato quello di una cancellazione di un servizio passeggeri da parte del vettore marittimo, per il fatto che la nave che doveva garantire tale servizio è stata consegnata in ritardo, senza in alcun modo poter essere sostituita con un’altra. Il vettore era comunque riuscito ad avvertire i passeggeri con diverse settimane di anticipo, rispetto alla partenza inizialmente prevista.

La corte, rispondendo alle varie domande pregiudiziali, ha stabilito che qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, quest’ultimo deve proporre al passeggero un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario. Inoltre, è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell’ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale.

Secondo la Corte, il passeggero, altresì, ha diritto anche alla compensazione pecuniaria solo nel caso in cui egli decida di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del regolamento.

Al contrario, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone del diritto alla compensazione pecuniaria.

Il passeggero potrà presentare un reclamo direttamente al vettore, richiedendo l’eventuale pagamento della compensazione pecuniaria, anche se sono trascorsi due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.