Considerato l’evolversi della situazione epidemiologia, anche a livello internazionale, e i segnali di peggioramento della diffusione della c.d. “variante delta”, il ministro della Salute Speranza, di recente, ha adottato nuove e più stringenti misure per gli spostamenti tra gli stati europei ed extra europei.
In particolare, la nuova ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 si pone l’obiettivo di regolare i viaggi e i rientri dall’estero almeno per il mese di agosto poiché la precedente normativa aveva come termine di scadenza il 31 luglio.
Infatti, se da un lato molte delle misure sono state semplicemente prorogate di un mese, ci sono diverse novità relative soprattutto alle “LISTE” dei Paesi, introdotte già dall’allegato n. 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 2 marzo 2021.
Innanzitutto, cerchiamo di capire quali paesi sono inseriti in tali liste:
- Elenco A – San Marino, Città del Vaticano
- Elenco B – nessun paese
- Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
- Elenco D – Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
- Elenco E – il resto del mondo ovvero tutti gli Stati e territori non espressamente indicati negli elenchi precedenti.
Con l’ordinanza in commento, quindi, vengono stabilite le condizioni per avere accesso nel territorio italiano, dopo aver soggiornato o transitato in uno di questi paesi.
Approfondiamo nel dettaglio.
Per quanto riguarda l’elenco A, gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Per l’elenco C, le regole rimangono le stesse. È consentito l’ingresso in Italia per le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in uno degli stati indicati alle seguenti condizioni:
- Presentazione al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia adibito ai controlli del Passenger Locator Form (PLF) in formato digitale presente sul proprio smartphone. Si tratta di un modulo, compilato dal passeggero, che racchiude informazioni sull’itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in aereo. Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Governo https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=11
- Presentazione al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia adibito ai controlli della certificazione Verde covid-19 (cd. Green Pass). Scoprine di più con il nostro approfondimento
- In caso di violazione dei precedenti punti, l’ingresso nel territorio nazionale è sottoposto ad un periodo di isolamento fiduciario obbligatorio di 5 giorni presso l’indirizzo del passeggero, indicato nel PLF.
Le maggiori novità le ritroviamo nell’elenco D, nel quale sono stati inseriti altri stati passando da un numero di 9 a 27 Paesi europei, extra europei, del Medio Oriente, del Nord America, dell’Asia e dell’Oceania ed è stata introdotta la c.d. mini-quarantena.
Infatti, i soggetti che entrano in Italia dai paesi dell’elenco D sono soggetti all’isolamento fiduciario obbligatorio di 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF.
In ogni caso, in questi paesi, è ancora possibile spostarsi per vacanze e turismo. Occorre però necessariamente presentare al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia adibito ai controlli il Passenger Locator Form (PLF) e la certificazione verde covid-19 come sopra indicati. Inoltre, il passeggero presentare un tampone negativo (molecolare o antigenico) alla partenza (max 72 ore prima, 48 ore per il Regno Unito).
Per il Regno Unito, l’ordinanza del 29 luglio ha confermato la mini-quarantena anche per i turisti in arrivo dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del green pass sul territorio italiano.
Per i Paesi europei e dell’area Schenghen, oltre che per Canada, Giappone, e Stati Uniti è prorogato il regime di ingresso con i requisiti della certificazione verde. Si specifica al riguardo che gli Stati Uniti e il Giappone sono ancora chiusi per i turisti italiani.
Invece, è stata confermata la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei come ad esempio per Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka, per i quali le misure restrittive sono state prorogate fino a fine agosto.
Quanto all’elenco E, continua a non essere possibile partire per turismo e la procedura per il rientro prevede ancora la quarantena di 10 giorni.