Abbiamo aperto una nuova rassegna sul tema del consumo e abbiamo visto che al consumatore spettano diversi diritti, riconosciuti a livello normativo nel codice del consumo.
Tra questi diritti, ritroviamo il diritto alla tutela della salute, con specifico riferimento al consumo di beni o prodotti e al diritto all’utilizzo di servizi.
Il diritto alla salute è diritto fondamentale dell’individuo riconosciuto e garantito già nella Costituzione all’art. 32, ai sensi del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tuttavia, il diritto previsto dal Codice del Consumo è cosa diversa dal diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione.
Infatti, se l’art. 32 Cost. tutela il diritto a non subire una lesione dell’integrità psico-fisica, l’art. 2 del Codice del Consumo prevede una tutela, diversa, ossia alla protezione della salute del consumatore. In altri termini, il codice del consumo, evitando che sul mercato vengano immessi solo prodotti che non presentino pericoli per la salute e la sicurezza, mira a garantire e proteggere il consumatore da eventuali pericoli alla sua salute.
Ad esempio, rientrano in questo ambito l’adeguata educazione sanitaria, l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale, la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti ed il controllo della loro alimentazione; la sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
Pertanto, è evidente che il diritto alla tutela della salute si collega direttamente al diritto alla sicurezza come specificato anche a livello comunitario.
In particolare, il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi significa che ogni prodotto commercializzato deve essere sicuro ovvero non deve presentare nessun rischio o soltanto rischi ridotti, compatibili con il suo utilizzo e considerati accettabili secondo un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
Ad esempio, se il consumatore acquista un phone per asciugare i capelli, lo fa perché presume che quell’apparecchio gli consenta di realizzare una messa in piega senza pericoli per la sicurezza di chi lo utilizza. Non può pretendere, invece, che esso sia altrettanto sicuro se viene usato per asciugare un tessuto, che per le sue particolari caratteristiche e per la vicinanza con l’apparecchio potrebbe bruciarsi.
In buona sostanza, possiamo affermare che se il prodotto soddisfa specifiche norme di sicurezza, il prodotto è sicuro.
Esistono, infatti, diverse regole su specifiche categorie di prodotti, ad esempio, sui giocattoli, ascensori, esplosivi civili, attrezzature mediche, ecc. In assenza di tali normative, il prodotto può essere considerato sicuro solo quando risponde ad una legittima attesa di sicurezza del consumatore, che utilizza il prodotto in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.
In ogni caso, i prodotti e i servizi messi in commercio:
- non devono mettere in pericolo la salute e l’integrità fisica dei consumatori;
- devono rispondere agli standard di sicurezza;
- non devono comportare rischi se vengono utilizzati in condizioni normali ed esclusivamente per la loro funzione.
A ben vedere, la capacità di eseguire tutta una serie di controlli, coordinati a livello nazionale e a livello europeo, costituisce effettivamente una condizione necessaria per garantire un elevato grado di sicurezza per tutti i consumatori.