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Rubrica Legale

Affitto: la ripartizione delle spese in caso di rottura elettrodomestico

Nelle locazioni ad uso abitativo non esiste una norma che stabilisce il soggetto obbligato a risarcire le spese, in caso di elettrodomestico rotto o non funzionante. La questione non è di poco conto, sol che si consideri che gli elettrodomestici più rilevanti costano centinaia di euro, alcuni anche migliaia; diviene necessario stabilire chi debba sopportare le relative spese.

La regola generale in tema di locazioni stabilisce che il proprietario di casa debba farsi onere delle spese di manutenzione straordinaria, mentre all’inquilino spetterà corrispondere le spese di manutenzione ordinaria, che la giurisprudenza individua in quelle che non vanno oltre un determinato importo.

Soccorre in aiuto l’art. 1609 c.c. il quale stabilisce che le piccole riparazioni a carico dell’inquilino sono quelle che derivano da deterioramenti prodotti dall’uso, mentre sono escluse quelle causate da vetustà o caso fortuito. Pertanto, se ne ricava questa fondamentale regola: nel caso di rottura dell’elettrodomestico, dipendente da una circostanza eccezionale e al di fuori del controllo del conduttore (come ad esempio un blackout, un fulmine o il fatto di terzi) sarà il proprietario di casa a dover rimborsare la spesa. Tale regola vale anche nel caso in cui gli elettrodomestici siano così vecchi da suggerire che un loro malfunzionamento sia esclusivamente legato a tale presupposto. Nel caso di uso prolungato o sconsiderato da parte del conduttore, invece, sarà quest’ultimo a farsi carico della relativa spesa.

La materia è alquanto labile e si rende necessario elaborare delle tabelle in gradi enucleare i singoli casi, per stabilire compiutamente se la responsabilità incorre in capo al locatore o al conduttore. A tal proposito, la Confedilizia e le associazioni dei conduttori hanno stilato apposite tabelle, nelle quali i costi vengono divisi tra locatori e conduttori: è evidente che, se l’elettrodomestico di cui trattasi è ricompreso nella casistica di cui trattasi, nulla quaestio circa la persona cui spetta sostenere la spesa di riparazione o sostituzione. Tali tabelle sono state aggiornate nel 2017, attraverso un secondo accordo volto a disciplinare alcuni casi che precedentemente non erano ricompresi nella casistica.

Qualora l’elettrodomestico non sia compreso nell’elenco, non rimane che rifarsi alla giurisprudenza in materia.

La migliore soluzione, allo stato dei fatti, rimane sempre quella di prevedere un regolamento contrattuale nel quale stabilire il soggetto onerato dall’obbligo di risarcire il danno nel caso di rottura di elettrodomestici; infatti, la volontà delle parti prevale sempre su quanto stabilito dalle tabelle sopra richiamate.