Oggi si parla molto di “diritto del consumatore”, soprattutto dopo i recenti interventi normativi che hanno apportato profonde modifiche al Codice del Consumo. Non ci rendiamo conto ma i primi consumatori siamo proprio noi! E quindi conoscere gli aspetti legali alla disciplina consumeristica risulta fondamentale, anche per chi lavora in tali contesti.
All’interno del mondo del consumo, la prima cosa da fare è individuare chi sia o meno il consumatore.
Ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo il consumatore è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Si parla dunque, di persone fisiche che agiscono per scopi non professionali.
Facciamo un esempio: se un ristoratore acquista delle piastre per il suo ristorante, in quel momento non è considerato consumatore ma professionista ovvero “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3, let. ); se, invece, lo stesso soggetto acquista le piastre per la cucina della sua abitazione, si può parlare di consumatore, che quindi rientra a pieno titolo nella definizione data dal Codice del Consumo.
Fino a qualche tempo fa, i diritti del consumatore erano sanciti in maniera incompleta in varie parti del nostro ordinamento. Nel 2005, con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è stato approvato il Codice del consumo, un complesso di regole che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
All’interno del Codice sono racchiuse le normative vigenti in materia di tutela dei consumatori, oltre alla maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni per la protezione del consumatore.
Ai sensi dell’art. 2 del Cod. Consumo, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
Il codice sancisce i diritti fondamentali riconosciuti a consumatori e utenti. Questi sono:
- Diritto alla salute e alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi: possono essere venduti solamente prodotti che non arrechino un pericolo per la salute di chi ne fruisce;
- Diritto all’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità: c’è un divieto generico di pubblicità ingannevole e le formulazioni fuorvianti nei contratti conclusi dai consumatori; i consumatori devono essere informati per poter scegliere fra i vari servizi loro offerti. Deve essere sempre presente un’informazione adeguata sul prodotto che si acquista.
- Diritto all’educazione al consumo: si favorisce la consapevolezza dei diritti e interessi dei consumatori, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
- Diritto di recesso e regole sull’acquisto dei beni di consumo;
- Diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali: si favorisce l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.
Tali diritti costituiscono il c.d. “diritto dei consumatori”, che è diverso dal diritto privato generale, cioè dalla disciplina ordinaria contenuta nel codice civile, e questo sia per la fonte, che per i contenuti.
Infatti, uno dei problemi principali è il rapporto tra le disposizioni contrattuali generali del Codice Civile e le disposizioni del Codice del Consumo sui contratti dei consumatori. Sul punto, anche la dottrina, ha chiaramente evidenziato che i contratti dei consumatori devono essere guardati come una specifica tipologia di negozi, ai quali si applicano entrambe le discipline, quella privatistica che consumeristica.
Tuttavia, non si può ignorare che il coordinamento non è sempre facile, perché la logica che sta dietro alle disposizioni del Codice Civile si contrappone a quella del Codice del Consumo: per il Codice Civile un contratto è in realtà un accordo tra i soggetti, uguali tra loro. Per il codice del consumo, invece, esiste un disequilibrio nel rapporto contrattuale tra professionista e consumatore, in cui la posizione debole di quest’ultimo giustifica la protezione che la legge gli accorda.
La ratio sottesa alla disciplina dei consumatori, quindi, è fortemente protezionistica e questo anche perché il diritto dei consumatori ha matrice europea. Del resto, se vi è un mercato unico che garantisce la libera circolazione, vi deve essere anche una regolamentazione sostanzialmente omogenea per tutti gli Stati dell’Unione delle norme a garanzie dei consumatori, senza la quale diverrebbe troppo complesso ed oneroso per le imprese, districarsi tra le varie discipline nazionali, e ci sarebbe un problema di eguaglianza tra i cittadini dell’Unione.