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Rubrica Legale

Piano del Consumatore: omologato anche nei casi in cui il debitore ricorra a finanziamenti

Il conseguimento del Piano del Consumatore in giudizio presuppone la valutazione della meritevolezza del debitore: quest’ultimo non deve aggravare la sua posizione con atti colposi o dolosi, ma dimostrare che i debiti sono stati contratti a causa di circostanze eccezionali.

A tal proposito, è utile considerare che il Tribunale di Reggio Emilia, nella decisione del 30 aprile 2021, fornisce una lettura meno rigida del concetto di meritevolezza necessario, nel caso di specie, a ottenere l’omologa del piano del consumatore. Per il Tribunale infatti non è “immeritevole” ricorrere al credito quando, a causa di eventi sopravvenuti e imprevedibili, non si riescono a pagare con puntualità le spese necessarie per la famiglia, ordinarie ma anche straordinarie, a seconda delle esigenze del caso.

In un primo momento, il giudice monocratico aveva negato l’omologa del Piano del Consumatore, ritenendo non sussistenti i presupposti di meritevolezza di cui alla Legga Salva Suicidi. Il debitore ha proposto ricorso, il quale è stato deciso dal Tribunale in tal senso: è importante evidenziare le ragioni per le quali la debitrice è stata costretta a ricorrere al credito. La donna ha dovuto fare fronte a diverse spese, del tutto impreviste, legate alla nascita di due gemelli. Un simile evento, in una famiglia che ha già due figli piccoli, comporta necessariamente spese ulteriori come un’auto nuova, una carrozzina e altri bene necessari ai nuovi nati. Il coniuge della donna inoltre nel 2015 ha perso il lavoro, la stessa ha dovuto provvedere al pagamento delle spese scolastiche, piuttosto ingenti e a quelle correnti per la famiglia. Situazione che ha determinato la conseguente difficoltà della donna ad assolvere con la consueta regolarità i debiti contratti. L’impossibilità di adempiere ai propri obblighi, quindi, è derivata proprio dal sopravvenire di circostanze non prevedibili, che non consentono di formulare in questa sede un giudizio di non meritevolezza della condotta della ricorrente.

Nel caso di specie, pertanto, il concetto di meritevolezza è stato interpretato in modo meno rigoroso, anche recependo indirettamente le direttive che derivano dal Decreto Ristori di fine 2020, secondo il quale la non meritevolezza è sussistente solo in caso di atti compiuti con dolo o colpa grave del debitore.