Il colpo di frusta è un evento traumatico che interessa il rachide cervicale e rappresenta la classica conseguenza dei sinistri stradali, soprattutto nei casi di tamponamento.
Si tratta essenzialmente di movimento secco e improvviso del capo che va oltre i limiti fisiologici di escursione articolare, che non genera una vera e propria lesione, ma può comportare, in ogni caso, una temporanea limitazione dei movimenti, stati di vertigine e senso di formicolio alle mani.
In generale, la valutazione del risarcimento per un colpo di frusta “puro e semplice” oscilla tra 0 e 2 punti di invalidità e nell’esatta individuazione dei postumi giocano un ruolo fondamentale i primi riscontri strumentali e clinici.
Di solito, la vittima di un incidente stradale si può vedere riconosciuto un importo che varia a seconda dei punti percentuali d’invalidità riconosciuta dal medico legale e dei giorni di inabilità assoluta o temporanea (l’importo per ogni giorno di inabilità è pari a 47.49 € – valore aggiornato al 2019).
Nei casi meno frequenti in cui il colpo di frusta genera una lesione permanente, il danno può essere classificato nelle c.d. micro-permanenti, quindi valutabile con un grado di inabilità inferiore ai 9 punti percentuali, ai sensi dell’art. 139, comma 1 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private.
Le microlesioni sono quindi lesioni di lieve entità da cui scaturisce un danno fisico biologico subito proprio in conseguenza di un sinistro stradale. Come anzidetto, condizione necessaria per poter parlare di lesione di lieve entità è il sopraggiungere di un’invalidità compresa tra uno e nove punti percentuali.
Negli ultimi anni, il risarcimento delle microlesioni e, in particolare, del colpo di frusta è divenuto molto più difficile che in passato.
Il legislatore, infatti, si è mostrato molto severo nei confronti degli automobilisti, soprattutto dopo l’esorbitante numero di richieste di risarcimento da micropermanenti pervenute alle compagnie di assicurazione.
A partire dal Decreto Legge n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, si è resa più difficoltosa la liquidazione del colpo di frusta. La citata legge ha apportato una prima e rilevate modifica all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, inserendo un’espressa previsione in forza della quale “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.
A fronte di tale intervento, la giurisprudenza si è mostrata più flessibile del legislatore, affermando che il risarcimento va, in ogni caso, ammesso se a fondamento della valutazione dei postumi vi è “una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale“, anche prescindendo da accertamenti strumentali.
Tuttavia, con Legge n. 124/2017 (cd. Legge concorrenza), il legislatore non ha lasciato spazio a diversa interpretazione, affermato definitivamente che “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.
Alla luce di tali limitazioni, nel 2018 la Corte di Cassazione ha effettuato un parziale cambio di rotta. Infatti, pare che i giudici di legittimità abbiano abbracciato una interpretazione mediana, per cui il colpo di frusta sarebbe l’esempio di una patologia accertabile oggettivamente soltanto con riscontri strumentali, ottenibili solo se il trauma è significativo, altrimenti la lesione si può solo ipotizzare sui sintoni.
In questo modo, l’accertamento strumentale, che di norma non necessita, diventa indispensabile e dunque condizione di risarcibilità, per “una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico-legale” (Cass. sentenza n. 32483/2019).
L’ultimo orientamento degli ermellini (cfr. tra le più recenti decisioni n. 7753/2020; n. 5820/2019, n. 10816/2019) è molto chiaro a riguardo: “l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire servendosi della rigorosa applicazione dei criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione e dunque: l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali”.
Nel caso specifico, anche con riferimento all’onere della prova, va comunque verificato se il trauma del colpo di frusta, proprio perché danno di lieve entità, possa dar luogo a compromissioni di tipo permanenti.
Infatti, secondo la Cassazione non è l’assenza di riscontri diagnostici strumentali ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, bensì l’assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa.
Pertanto, al fine di richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento del danno derivante da colpo di frusta, occorre produrre una idonea certificazione medica e provare l’esistenza del danno.
Ad esempio, occorre il referto del pronto soccorso, indicante i giorni di prognosi, e l’eventuale successiva certificazione del medico di famiglia, comprovante la sussistenza della condizione di inabilità temporanea o permanente per un ulteriore periodo di tempo.