La Legge n. 3 del 2012 reca le disposizioni in materia di composizioni delle crisi da sovraindebitamento. È stata soprannominata dalla stampa “legge salva – suicidi” per un motivo ben preciso: è entrata in vigore (29 febbraio 2012) in un momento storico molto particolare, caratterizzato dal tragico fenomeno del suicidio per debiti, spesso ad opera dei piccoli imprenditori, schiacciati dalle tasse e dai debiti non più fronteggiabili. Fin dalla sua prima entrata in vigore, ha rappresentato uno strumento reale in grado di ridare speranza a coloro che, schiacciati dai debiti, si ritrovano in situazioni economiche difficili, se non tragiche.
Essa introduce il concetto di “sovraindebitamento”: con questo termine si definisce la situazione precaria e insopportabile di chi, consumatori o piccole imprese, non riesce più a far fronte ai propri debiti a causa di una situazione di evidente squilibrio tra le attuali disponibilità economiche ed i debiti residui.
Il soggetto sovraindebitato è quindi una persona, una famiglia o una piccola impresa, che per ragioni di qualunque natura trova difficoltà insormontabili a pagare i debiti a suo carico. Inoltre non possiede alcun “patrimonio prontamente liquidabile” utile a coprire il debito contratto e scaduto. È considerato come sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di saldare in quel lasso di tempo che la legislatura definisce come “breve termine”.
Il modello cui si ispira è la cosiddetta legislazione “fresh start” di derivazione anglosassone e già attiva a partire dagli anni 70: un complesso di norme che permette a chi ha contratto debiti non sanabili di avere diritto a un nuovo inizio.
La procedura è riservata ai soggetti non fallibili, ovvero a queste categorie di debitori:
- Piccole imprese non fallibili (meno di 200.000 euro di fatturato negli ultimi tre anni)
- Semplici consumatori: dipendenti, pensionati
- Professionisti
- Aziende agricole di qualsiasi dimensione
- Start up innovative
- Enti no profit
L’accesso alla “Legge salva suicidi” richiede alcuni presupposti fondamentali. Il primo è che il debitore sia un soggetto non fallibile. Il secondo è che si trovi in stato di sovraindebitamento. Il terzo è che risulti libero da dimostrati atti di frode nei confronti dei creditori. Cioè che sia palese che non abbia deliberatamente sottratto denaro o beni, occultandoli in modo volontario ai creditori stessi.
Le procedure previste dalla norma sono tre e sono tra loro molto diverse. Il fine che le caratterizza è comune a tutte: l’esdebitazione totale del soggetto sovraindebitato che, a fronte dei troppi debiti contratti rispetto alle proprie possibilità, non riesce a pagare nessuno dei creditori.
- Piano del Consumatore: si tratta di una procedura riservata al cosiddetto consumatore meritevole: un profilo che è in grado di dimostrare che il sovraindebitamento è derivato da cause a lui non imputabili (come ad esempio un licenziamento non previsto);
- L’accordo con i creditori: attraverso tale procedimento il debitore realizza una sorta di concordato con i creditori, che deve essere accettato dal 60% di loro;
- La liquidazione del patrimonio: attraverso tale procedura il soggetto debitore vende i beni attualmente presenti nel suo patrimonio per soddisfare le pretese creditorie.
Tale legge è recentemente salita alla ribalta: il decreto Ristori, infatti, ha allargato la platea dei beneficiari, dando la possibilità al debitore di cancellare i debiti senza esborso di denaro, ottenendo pertanto l’esdebitazione, purché dimostri la sua meritevolezza e l’effettiva mancanza di alcun bene o capitale da poter offrire.
È quanto accaduto a Lorenzo S., il quale si rivolgeva allo scrivente per ripianare un maxi debito contratto come socio di minoranza di un’azienda di artigianato, firmando una fideiussione da 500.000 euro. Una volta aperto il relativo procedimento, si è avuto modo di appurare che il debitore non aveva mai commesso atti in frode dei creditori e aveva sempre partecipato attivamente e positivamente alla procedura; pertanto, il giudice concedeva la liberazione da tutti i debiti contratti e il debitore otteneva la possibilità di un nuovo inizio.