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Rubrica Legale

Tassazione dei canoni di locazione non riscossi: le novità legislative in materia

Uno degli aspetti da tenere in considerazione in caso di stipula di un contratto di locazione riguarda il possibile assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione non riscossi. Negli ultimi anni, complice anche la crisi economica (anche post Covid-19), i soggetti conduttori di immobili abitativi si sono trovati nella situazione di non riuscire più a pagare il canone di locazione. Tale situazione è stata incentivata dai continui provvedimenti di proroga di esecuzione degli, sfratti che hanno provocato un circolo vizioso, in base al quale l’inquilino moroso non può essere al momento sfrattato.

L’inadempimento del conduttore si riflette negativamente sul proprietario dell’immobile. Infatti, questi è tenuto a dichiarare anche i canoni di locazione non riscossi, sui quali è comunque chiamato a versare le imposte.

La legge, infatti, impone la tassazione dei canoni di locazione immobiliare abitativa, a prescindere dalla loro effettiva percezione. Per questi redditi, infatti, non è prevista la tassazione secondo il “principio di cassa”, ma secondo il “principio di competenza” e vanno, appunto, dichiarati sempre. Tuttavia, la normativa fiscale prevede la possibilità di esentare il locatore dalla dichiarazione dei canoni di locazione non riscossi a partire dal momento della notifica dell’intimazione dello sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Questa è la novità introdotta dal D.L. n. 34/19 (cd. “Decreto crescita”).

Il decreto consente al proprietario di casa l’esenzione dal pagamento delle imposte sui canoni di locazione (non percepiti) fin dal momento in cui procede con l’intimazione di sfratto per morosità o con l’ingiunzione di pagamento (comunicazione di intimazione di sfratto). Questo nei confronti del conduttore moroso senza più dover attendere, come prevedeva il testo prima della modifica, la conclusione della procedura di sfratto per morosità che, seppure breve, richiedere alcuni mesi dal momento dell’intimazione di sfratto.

Tale disposizione, però, riguarda solo i contratti di locazione stipulati a far data dal primo gennaio 2020, pertanto per i vecchi contratti si dovrà attendere la fine del procedimento giudiziale.

I requisiti richiesti dalla normativa sono i seguenti:

  • L’immobile risulta locato a uso abitativo;
  • Il conduttore dell’immobile risulta moroso rispetto ai canoni locativi. La morosità è conclamata al mancato pagamento del canone di locazione, decorsi 20 giorni dalla scadenza;
  • Si è conclusa la notifica di una ingiunzione di pagamento o di sfratto per morosità.