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Rubrica Legale

Revoca della patente: inaccettabile la sua applicazione automatica senza l’aggravante per uso di alcol e droga

Il ritiro, la sospensione e la revoca della patente sono, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni penali.

La revoca della patente di guida è il provvedimento più grave previsto dall’art. 222 del C.d.S. che può avere natura sanzionatoria, nei casi specifici di omicidio e lesioni stradali.

È un provvedimento che in entrambi i casi ha carattere permanente, poiché è conseguenza di una perdita di requisiti psicofisici per la guida o rappresenta una punizione a seguito di una grave infrazione al codice della strada.

In ogni caso, il soggetto sanzionato può conseguire nuovamente la patente solo ripetendo e superando l’esame di abilitazione, attendendo almeno due anni dall’emissione del provvedimento di revoca.

Prima delle modifiche apportate dalla legge 41/2016, l’articolo 222 C.d.s. prevedeva delle regole diverse di applicazione delle sanzioni amministrative:  in caso di omicidio e lesioni stradali, era prevista la sospensione della patente dalla durata calcolata in relazione ai danni arrecati alla vittima del reato; nel caso il reato fosse stato compiuto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, era prevista l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente.

Nel 2016, con l’entrata in vigore della Legge n. 41 abbiamo assistito ad una parziale riformulazione dell’articolo 222 C.d.s., con specifico riferimento all’introduzione di un quarto periodo riguardante la revoca della patente. Questo ordina al giudice di applicare automaticamente la revoca della patente sia a seguito della condanna sia nel caso di sospensione condizionale della pena per i reati di cui gli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Dal tenore letterale della norma sembrava infatti che il giudice dovesse in ogni caso e senza alcuna discrezionalità applicare la sanzione più grave della revoca nonostante nei periodi precedenti fosse prevista la sospensione.

Proprio questa assenza di discrezionalità da parte del giudice ha destato alcuni dubbi in giurisprudenza, tantoché il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 222.

Con sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis Cod. Pen.

Invero, secondo la Consulta è irragionevole l’applicazione di una sanzione fissa a fattispecie di gravità variabile.

In particolare, i giudici hanno ritenuto che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”..

In altri termini, la Corte Costituzionale sostiene che l’automatismo previsto dal nuovo art. 222 del C.d.S. «non è compatibile con i princìpi di eguaglianza e proporzionalità» e il giudice deve valutare se applicare la sospensione della patente invece della revoca.

Al contrario, la sanzione amministrativa automatica è sempre giustificata nei casi di ebbrezza grave e droga, perché porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dalla legge) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime”.