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Rubrica Legale

Diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta

Nel trasporto aereo, i diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta (PMR) sono regolati dalla normativa europea con il reg. Ce 1107/2006 e dal decreto ministeriale del 24 luglio 2007 n. 107/T, nonché dal regolamento Ce 261/04 che riconosce specifici diritti all’assistenza.

Il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta ha diritto di viaggiare liberamente in aereo, come chiunque altro. Si tratta di un diritto di matrice comunitaria che riconosce al passeggero che ha difficoltà nell’uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), handicap mentale o qualsiasi altra causa di disabilità ovvero per ragioni di età, la possibilità di viaggiare in aereo con la massima garanzia di protezione e di assistenza.

L’Unione europea ha previsto forme di tutela a favore di questa categoria di persone che si applicano:

  • a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario
  • a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.

Queste forme di tutela invece non trovano applicazione per i voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

A causa della disabilità o della mobilità ridotta, il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un PMR, a condizione che lo stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Il trasporto, quindi, non può essere rifiutato, salvo che vi siano giustificati motivi dovuti a ragioni di sicurezza o di progettazione del veicolo o dell’infrastruttura.

In particolare, il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire:

  • per motivi di sicurezza;
  • se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del disabile.

Questa restrizione è applicata per dare la massima priorità alla sicurezza dei passeggeri con handicap o mobilità ridotta e generalmente di tutti i passeggeri, specialmente in caso di abbandono dell’aeroplano per eventuali emergenze.

L’informazione. Al momento dell’acquisto del biglietto, il rivenditore deve fornirgli informazioni sul viaggio in un formato accessibile, nonché informazioni sulle strutture specifiche a disposizione a bordo dell’aereo.

Il vettore contrattuale con cui si è prenotato il volo e richiesta l’assistenza dovrà trasmettere, quanto prima, le informazioni alla compagnia che effettuerà il trasporto (vettore operativo).

In caso di rifiuto all’imbarco del PMR, la compagnia aerea deve informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, dietro richiesta, fornirle per iscritto entro cinque giorni lavorativi oppure proporre un volo alternativo o il rimborso del biglietto

La compagnia aerea, inoltre, deve fare ogni ragionevole sforzo, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, per assegnare i posti richiesti dal PMR e dal suo eventuale accompagnatore.

L’Accompagnatore. La compagnia aerea, inoltre, può esigere che il PMR sia accompagnato da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria, qualora non sia autonomo nello svolgimento delle seguenti funzioni:

  • respirare;
  • sollevarsi;
  • alimentarsi; nel caso di disabili visivi il personale di bordo può assistere il passeggero aprendogli le confezioni di cibo e descrivendo il servizio di ristorazione;
  • fruire dei servizi igienici; il personale di bordo può assistere il passeggero per spostarsi nella cabina mediante la sedia a rotelle di bordo
  • prendere medicinali;

Fondamentale da ricordare, anche per l’accompagnatore, che non è possibile trasportare sedie a rotelle all’interno della cabina; queste devono essere imbarcate nella stiva dell’aeromobile. Se si desidera imbarcare questo tipo di apparecchiatura, è necessario contattare la compagnia aerea in anticipo, per ricevere l’autorizzazione all’imbarco.

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza. Per assistenza si fa riferimento all’art. 9 del reg. Ce 261/04 secondo cui in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo del volo i passeggeri hanno diritto di ricevere a titolo gratuito:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

La richiesta del servizio. Con un preavviso di almeno 48 ore dalla partenza, il passeggero deve richiedere il servizio assistenza al vettore, al suo agente o all’operatore turistico con cui effettua la prenotazione.

È opportuno informare la compagnia aerea con precisione delle proprie esigenze per avere l’assistenza appropriata.

Una volta ricevuta dalla richiesta, la compagnia deve riservare il servizio almeno 36 ore prima dell’inizio del volo, comunicando le informazioni al gestore aeroportuale per la partenza, l’arrivo e il transito.

Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente circa il vettore che effettuerà il volo, che sia il vettore contrattuale o il vettore operativo. In questo caso, il vettore contrattuale, come specificato sopra, dovrà trasmettere appena possibile le informazioni alla compagnia che effettuerà effettivamente il trasporto (vettore operativo).

Qualora non venisse offerta assistenza adeguata, si può presentare un reclamo alla compagnia aerea o al gestore aeroportuale. Il reclamo potrà essere indirizzato anche all’ENAC oppure agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea.

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