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Rubrica Legale

Guida in stato di alterazione da sostanze psico-fisiche: le ultime dalla giurisprudenza

L’art. 186 Codice della Strada espressamente stabilisce che chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto. Di primo impatto, potrebbe sembrare un meccanismo simile a quanto già previsto per la guida in stato di ebbrezza, ma la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire alcune differenze.

Infatti, per integrare il reato di cui all’art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni:

a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica;

b) che tale stato sia correlato con l’uso di sostanze psicoattive.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurazione del reato è necessario che venga dimostrata non solo la concreta assunzione delle sostanze stupefacenti precedente o in occasione della guida del veicolo, ma anche che questa sia stata causa effettiva dell’alterazione psico-fisica nel periodo di conduzione del veicolo.

A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l’accertamento di guida sotto l’influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici quali stato di euforia, di forte eccitazione, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi, ma all’agente accertatore è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per l’esecuzione degli esami di accertamento dello stato di alterazione.

Si deve comunque escludere la possibilità di presumere la sussistenza del reato sulla base dei soli elementi sintomatici esterni.

Pertanto, qualora sia accertato che il conducente del veicolo abbia assunto sostanze stupefacenti antecedentemente alla guida del veicolo, ma tale assunzione sia avvenuta in un periodo di tempo non idoneo a causare una reale alterazione psico-fisica, il dettato di cui al Codice della Strada non potrà trovare applicazione.

È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Lecce che, con sentenza del Febbraio 2021, ha avuto modo di concludere che al fine di accertare se la suddetta alterazione sussista al momento dell’accertamento non è sufficiente provare che colui che guida abbia precedentemente assunto sostanze stupefacenti bensì è necessario attestare la incapacità del conducente per assunzione di tali sostanze.