La giurisdizione e la competenza per territorio nel trasporto aereo di persone sono un tema assai discusso sia in dottrina che in giurisprudenza, soprattutto nell’ambito del cumulo di domande risarcitorie (compensazione e risarcimento) derivanti dai conflitti che nascono da un contratto di trasporto.
L’individuazione dei criteri di riparto della competenza giurisdizionale rappresenta, infatti, un nodo centrale per una migliore economicità delle azioni processuali e, dunque, per una corretta tutela del passeggero aereo.
La complessità dell’efficacia applicativa delle disposizioni in materia di giurisdizione e competenza si rinviene nella diversità dei piani di tutela previsti, da una parte, dalla regolamentazione europea e, dall’altra, dalla normativa di diritto uniforme.
Infatti, come abbiamo avuto modo di approfondire nei diversi articoli, bisogna necessariamente specificare che, a prescindere dal danno effettivamente subito, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, trova applicazione la normativa europea del reg. Ce 261/2004 che prevede un indennizzo tabellare in base alla tratta.
Invece, la legislazione internazionale dettata con la Convenzione di Montreal del 1999, che peraltro si applica ai voli internazionali operati da vettori non europei, presuppone per la sua applicazione la verificazione di un danno e, dunque, prevede un risarcimento per i danni ulteriori e subiti a causa del ritardo del volo ovvero della cancellazione.
Proprio la differenza tra i piani di tutela delle disposizioni appena citate fa sì che le regole di giurisdizione e di competenza siano differenti. Vediamo perché!
Per quanto attiene alla normativa europea, il reg. Ce n. 261/2004 non stabilisce norme relative alla giurisdizione e/o competenza dei Giudici degli Stati membri; si limita a dettare regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Motivo per cui nelle cause che ineriscono ad un contratto di trasporto aereo, trovano applicazione le disposizioni sulla giurisdizione e competenza speciale per i contratti, di cui dapprima al reg. (Ce) n. 44/2001 c.d. «regolamento Bruxelles I» e del reg. (Ue) n. 1215/2012 c.d. «regolamento Bruxelles I bis».
L’art. 7 del regolamento Bruxelles I bis stabilisce che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro […] in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio».
Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia europea (C. giust. Ce 9 luglio 2009, in causa C-204/08, Rehder c. Air Baltic Corporation), il «luogo di esecuzione dell’obbligazione» è quel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Si fa riferimento, dunque, al luogo di partenza e di arrivo dell’aeromobile, considerati quali «luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo».
Quindi, la competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria, proposta ai sensi del reg. (Ce) n. 261/04, è riconosciuta al Giudice nella cui circoscrizione si trovano i luoghi di partenza o di arrivo del volo.
Non viene in rilievo, dunque, l’applicazione della normativa generale in materia di consumo. Infatti, i Giudici europei (C. Giust. Ue 11 aprile 2019, nella causa C-464/18 ZY c. Ryanair DAC) hanno stabilito che i criteri di competenza speciale in favore dei consumatori trovano applicazione solo ove i contratti di trasporto prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale (c.d. pacchetti «tutto compreso»). Pertanto, qualora si tratti solo di un volo aereo, non può applicarsi il foro del consumatore.
Venendo alla normativa internazionale, appare evidente come le disposizioni della Convenzione di Montreal del 1999 siano ben diverse da quelle dei regolamenti europei.
Infatti, l’art. 33 della convenzione di Montreal prevede che l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare li contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
Si tratta di una norma che introduce dei fori speciali di giurisdizione, inderogabili su accordo delle parti.
Proprio per il tenore della disposizione di cui all’art. 33, si è aperto un forte dibattito tra dottrina e giurisprudenza per determinare se le disposizioni internazionali di cui alla Convenzione di Montreal stabiliscano soltanto la giurisdizione o anche la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali dei singoli Stati membri. Questo perché, soprattutto nel nostro ordinamento, vige una netta separazione tra le norme processuali sulla competenza rispetto a quelle specifiche sulla giurisdizione.
Solo recentemente la Corte di giustizia con la sentenza 7 novembre 2019 C-213/18 (Guatoli c. EasyJet Airline Co. Ltd) si è pronunciata sul tema del riparto dei criteri di giurisdizione e competenza nel trasporto aereo, affermando che «per quanto attiene alle domande fondate sulle disposizioni della convenzione di Montreal, segnatamente sull’articolo 19 di quest’ultima, relativo al risarcimento dei danni causati dal ritardo di un volo, il giudice del rinvio deve determinare la propria competenza a statuire su tale parte dell’azione alla luce dell’art. 33 di detta convenzione»
Alla stessa stregua la Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza del 5 novembre 2020 n. 24632, ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo del contratto di trasporto è soggetta alle regole di competenza dettate dalla convenzione di Montreal. Si tratta, quindi, di regole che disciplinano «non solo il riparto della giurisdizione tra giudici diversi ma anche l’individuazione del giudice competente all’interno di ciascuno Stato aderente alla Convenzione».
Pertanto, alla luce dei criteri di competenza giurisdizionale dettati dal Regolamento europeo 1215/12 e dalla Convenzione di Montreal, le rispettive domande risarcitorie risultano soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso:
- La domanda di pagamento della compensazione pecuniaria, ex art. 7 Reg. Ce n. 261/04, in caso di negato imbarco di cancellazione o di ritardo prolungato, è soggetta alle regole di giurisdizione e competenza stabilite dal reg. (Ue) n. 1215/12. Quindi, il giudice competente è il giudice nella cui circoscrizione si trovano i luoghi di partenza o di arrivo del volo.
- La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo è soggetta alle regole di giurisdizione e competenza dettate dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. Quindi il giudice competente è, sulla base dei 4 criteri alternativi:
- il giudice del luogo del domicilio del vettore;
- il giudice del luogo della sede principale dell’attività del vettore;
- il giudice del luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto;
- il giudice del Luogo di destinazione del volo.
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