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Rubrica Legale

Attività di B&B: quali spese condominiali vanno affrontate?

L’attività di Bed and Breakfast non viene sempre vista di buon occhio dai restanti condomini, poiché il continuo via vai di gente potrebbe causare danni all’immobile e provocare molto chiasso. Tuttavia, da alcuni anni i giudici di merito hanno intrapreso una via che, per certi versi, favorisce tale tipo di attività, poiché sostiene che gli affittacamere non debbano andare incontro ad oneri aggiuntivi.

È quanto precisato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 3179/2020; in primo luogo chiarisce che l’attività di affittacamere possa essere svolta sia in forma imprenditoriale (e, quindi, con relativa apertura di partita IVA e dichiarazione di inizio attività) che in forma individuale, senza obbligo di partita IVA.

Fatta questa doverosa premessa, il Tribunale rileva che l’esercizio dell’attività di affittacamere o di B&B non modifica la destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è condotta. Pertanto “chi gestisce un bed and breakfast non deve pagare spese di condominio superiori a quelle degli altri condomini rispetto ai propri millesimi di proprietà: difatti, la maggiorazione degli oneri non trova nella presenza dei clienti una valida giustificazione. Il criterio di ripartizione, quindi, non può essere alterato per via dell’esercizio dell’attività di B&B, ma resta quello di un normale appartamento adibito a uso residenziale, come tutti gli altri.”

Principio che il Tribunale catanese esprime al termine di una causa intrapresa da una condomina che aveva impugnato le tabelle millesimali redatte dall’ingegnere incaricato. La donna, proprietaria di un appartamento destinato per una parte ad attività ricettiva di B&B, contesta come nel corso di un’assemblea condominiale alla stessa siano stati attribuiti millesimi maggiori a carico del proprio appartamento. L’ingegnere erroneamente ha infatti ritenuto che la destinazione d’uso di una piccola parte dell’immobile a B&B influisse sui coefficienti di destinazione dello stesso, quando in realtà trattasi di una civile abitazione, al cui interno non viene esercitata un’attività d’impresa vera e propria con partita Iva.

Pertanto, qualora tale attività venga svolta in forma imprenditoriale, si aprirebbe invece la strada per un cambio di destinazione d’uso, con relativo ritocco delle tabelle millesimali.

Naturalmente, questo presuppone che l’attività di BeB possa essere legittimamente svolta, poiché non vietata dal Regolamento condominiale.