Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge sulla responsabilità medica risiede nella ripresa e sviluppo del concetto delle linee guida, molto importanti soprattutto per quanto riguarda l’operato del medico.
Le linee guida sono state definite come uno strumento di supporto decisionale finalizzato a consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata quella che offre un migliore bilancio fra benefici ed effetti indesiderati, tenendo conto della esplicita e sistematica valutazione delle prove disponibili, misurandola alle circostanze peculiari del caso concreto e condividendola – laddove possibile – con il paziente (attraverso il meccanismo del consenso informato).
Le buone pratiche clinico – assistenziali sono una raccolta eterogenea di fonti di conoscenza prodotte con meccanismi e con intenti diversi dalle linee-guida, in quanto basate sull’esperienza e non su studi controllati che ne abbiano testato l’efficacia e la sicurezza, ma che l’opinione più o meno unanime dei componenti ritiene sufficientemente fondata, tanto da non giustificare dubbi tali da rimetterle in discussione.
La Legge sulla responsabilità medica le cita in primo luogo in apertura, laddove istituisce un Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che si occupa appunto del monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
Come nascono le linee guida?
A tale quesito risponde l’articolo 5 della Legge, il quale prevede che entro tre mesi gli enti e le istituzioni pubbliche, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico – scientifiche, iscritte in un apposito albo tenuto presso il Ministero della Salute, debbano procedere alla stesura di linee guida, che disciplinino l’operato dei medici, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale. In concreto, possono procedere alla stesura delle linee guida solo le associazioni che:
- Hanno requisiti minimi di rappresentatività sul suolo nazionale;
- Sono costituite mediante atto pubblico e consentono il libero accesso ai professionisti aventi titolo idoneo;
- Effettuano la procedura di iscrizione al registro sopra citato.
L’osservazione delle linee guida è di fondamentale importanza poiché, oltre a fornire un percorso guidato per l’operato del medico (prevenendo il fenomeno della medicina difensiva per il quale, in mancanza di buone pratiche, il medico preferisce non operare e prescrive solo inutili palliativi e accertamenti), rappresentano anche una sorta di scriminante per il loro operato. Infatti, la legge prevede che, in caso di morte o lesioni per intervento medico, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali (che pertanto hanno un ruolo marginale), sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Attenzione però.
Il legislatore e la giurisprudenza sono concordi nel riferire che l’osservazione delle linee guida non deve essere automatica, ma adattarsi al singolo caso di specie; pertanto, va valutata caso per caso. In concreto, quindi, l’osservanza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida non dovrebbe mai rappresentare un atteggiamento “automatico” da parte del medico e, più in generale, del professionista sanitario, ma dovrebbe piuttosto essere il risultato di un’analisi ponderata del contenuto e dell’affidabilità scientifica delle informazioni contenute nelle raccomandazioni in relazione alle caratteristiche del singolo caso clinico che si è chiamati ad affrontare. Per tali motivi le linee guida sono sottoposte a continua revisione da parte della comunità scientifica e delle associazioni abilitate alla loro definizione.
Sulla scorta di tali considerazioni, la cliente Maria D. si rivolgeva allo scrivente adducendo di aver subito un danno medico derivante da mancata osservazione delle linee guida. Infatti, a seguito di parto gemellare con taglio cesareo, subiva delle complicanze addominali che portavano alla scoperta di un nodulo addominale. Per la rimozione di tale modulo, effettuava secondo accesso all’ospedale, dove veniva operata in assenza di un esame ecografico; pertanto, l’intervento si rivelava inutile poiché il medico operante non rintracciava il suddetto nodulo e produceva una lunga cicatrice addominale. Portata la causa di fronte al giudice, veniva riconosciuto idoneo risarcimento del danno, poiché l’intervento era stato eseguito in violazione delle più importanti linee guida in materia, secondo le quali la rimozione del nodulo può essere effettuata solo se la paziente si sia previamente sottoposta all’ecografo intraoperatorio, ai fini di tracciare con precisione la parte da operare.
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