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Rubrica Legale

Più multe ZTL nella stessa giornata: come può difendersi l’automobilista?

La zona a traffico limitato (ZTL) ha lo scopo di ridurre il traffico veicolare in aree centrali delle città, al fine di salvaguardare la qualità della vita, diminuendo l’inquinamento atmosferico ed acustico, e favorire il commercio locale e incentivare l’utilizzo delle biciclette e del trasporto pubblico.

Anche la città di Pescara dispone di diverse ZTL; pensiamo a Via Milano (da Via Emilia a Piazza Sacro Cuore); Piazza Sacro Cuore, Via Trento, Via Roma, Via Piave, Via Fiume, Via Michelangelo Forti (da Via Piave a Via Mazzini); Via Mazzini (da C.so Vittorio Emanuele II a Via Michelangelo Forti e da Via Carlo Poerio a Viale Regina Margherita), Via Siena, Via Goito; Via Umbria (da Via Trieste a Via Roma).

In queste zone, accade molto di frequente, che l’automobilista che vi transiti non si limiti ad accedervi una sola volta, ma più volte ed in tempi diversi, commettendo quindi una serie di infrazioni tutte sanzionabili autonomamente a norma dell’art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada.

Ne consegue che il trasgressore si vede notificare “in maniera seriale” diversi verbali di accertamento che possono far capo alla stessa giornata, ma ad orari diversi e ravvicinati.

Pertanto, ci si chiede se sia possibile fare ricorso agli innumerevoli verbali o se bisogna pagare per ogni singola violazione.

L’art. 198, comma 2, del Codice della strada, nei casi in cui vi siano più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che: “nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.

Dal dettato normativo, quindi, sembrerebbe che l’automobilista sia chiamato a pagare ogni singola sanzione per ogni ingresso nella ZTL, anche se avvenuti nella stessa giornata.

Tuttavia, la Legge “Bossetti -Gatti” n. 689 del 1981 ha previsto all’art. 8 bis che in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”. 

Sulla base del disposto normativo, con espresso riferimento a diversi accessi compiuti nella stessa ZTL in periodi circoscritti e concentrati, si evince che se le violazioni sono intercorse in un breve intervallo di tempo (dunque nello stesso giorno) e sul medesimo percorso, esse si considerano come un’unica trasgressione, con applicazione di una sola sanzione amministrativa.

Recentemente con l’Ordinanza n. 22028 dell’11 settembre 2018 la Corte di Cassazione, superando un vetusto orientamento del 2014, ha affermato che “ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite”.

Quindi, la disciplina del cumulo materiale di cui all’art. 198 Codice della Strada non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va applicata un’unica sanzione.

Pertanto l’automobilista, qualora si veda notificare diverse multe per ingresso in ZTL ad orari ravvicinati, potrà ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o, in alternativa, presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica.

In questo caso, se le violazioni intercorrono in un lasso di tempo breve e sul medesimo percorso, sarà il giudice di merito, in base agli elementi in suo possesso, a valutare di considerarle come unica trasgressione ed applicare una sola multa.