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Rubrica Legale

Bagaglio smarrito o danneggiato: normativa internazionale e responsabilità

Accorgersi che un bagaglio è stato danneggiato o smarrito, dopo essere stato regolarmente affidato alla compagnia, è una esperienza alquanto spiacevole. Infatti, sono tanti i disagi per i passeggeri aerei legati alla gestione del trasporto bagagli, soprattutto una volta giunti a destinazione finale del viaggio.

Quando si parla di danni ai bagagli nel trasporto aereo di persone si fa riferimento non sono alla valigia in sé e per sé ma anche ed eventualmente agli oggetti che vi sono dentro.

Per questi danni il legislatore internazionale ha disposto un’apposita normativa che sancisce i diritti del passeggero in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, che ritroviamo in due importati Convenzioni: quella di Varsavia del 1929 e una, di più recente costruzione, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.

La convenzione di Varsavia introduce, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18, 19, e 22, una responsabilità del vettore aereo per i danni causati da distruzioneperditadeterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli dei passeggeri, con una esposizione risarcitoria pari a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg.

La richiesta risarcitoria di 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni Kg del bagaglio imbarcato potrà essere avanzata in favore di compagnie aeree di Paesi terzi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia e non a quella di Montreal.

Di converso, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la Convenzione di Montreal del 1999 riconosce il diritto del passeggero a richiedere un risarcimento di 1131 DSP (circa 1.400,00 euro). Infatti, l’art. 17, comma 2, sancisce che “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”.

Sui limiti di risarcibilità sopra indicati, è bene chiarire che il risarcimento di 1131 DPS ricomprende sia i danni patrimoniali che non patrimoniali. Questo è quanto affermato da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3165/2021) secondo cui l’indennità di 1131 diritti speciali di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. Non solo, quindi, il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale.

Tale orientamento giurisprudenziale tra origine, tra l’atro, da una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 maggio 2010, pronunciata nella causa Walz c. Clickair SA: “la nozione di danno ai sensi dell’art. 22 ricomprende tanto il danno patrimoniale quanto il danno morale”.

Il danno, secondo i giudici di legittimità, avrebbe le caratteristiche di quello cd. esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 18320 del 09/07/2019).

Si rende opportuno evidenziare, inoltre, che la responsabilità del vettore sussiste nel caso di bagaglio registrato (bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il talloncino di identificazione bagaglio), salvo che il danno derivi esclusivamente dalla natura del bagaglio o da difetto o vizio intrinseco.

Proprio la consegna del bagaglio al personale della compagnia aerea, nei momenti che precedono l’imbarco sul volo prenotato, apre la problematica di individuare la responsabilità dell’inadempimento nel vettore contrattuale o nel vettore operativo che ha effettivamente svolto il volo.

La soluzione è rinvenibile in una recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019) secondo cui il vettore contrattuale può essere chiamato a rispondere dei danni da ritardo, distruzione o perdita dei bagagli imbarcati sul volo di riprotezione operato da diversa compagnia.

In particolare, gli ermellini hanno affermato il principio di diritto per il quale, in caso di smarrimento del bagaglio, il vettore contrattuale è tenuto a rispondere della sua perdita a titolo di inadempimento del contratto, anche se non ha provveduto esso stesso a ritirarlo materialmente, allorquando si avvalga, per tale procedura, del cd. vettore operativo o di fatto.

Pertanto, la richiesta risarcitoria per smarrimento o danneggiamento del bagaglio può essere avanzata anche nei confronti della compagnia con la quale si è provveduto a stipulare il contratto, pur essendo appunto solo vettore contrattuale.

Continuando l’esame della normativa in tema di danno al bagaglio, occorre specificare, inoltre, che il legislatore internazionale ha previsto la possibilità del passeggero di sottoscrivere una assicurazione integrativa, a garanzia del maggior valore del contenuto del bagaglio regolarmente imbarcato.

Invero, l’art 22 Conv. Montreal chiarisce che la limitazione risarcitoria trova applicazione “salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.

In altri termini, se il passeggero, al momento dell’imbarco, dichiara un valore superiore della merce contenuta nel bagaglio imbarcato può ottenere, in caso di danno, un risarcimento pari a tale valore.

Quindi cosa deve fare il passeggero in caso di danneggiamento o di smarrimento del bagaglio?

Il passeggero, che giunto a destinazione ritrovi il proprio bagaglio danneggiato ovvero non gli venga restituito, dovrà compilare un rapporto di smarrimento presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).

È molto importante che la constatazione dell’evento venga effettuata, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, altrimenti non sarà più possibile richiedere l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

Una volta compilato il PIR, entro 21 giorni dall’avvenuto smarrimento o entro 7 giorni dal danneggiamento, il passeggero dovrà inviare una richiesta di risarcimento danni con raccomandata A/R così da interrompere il termine di prescrizione.

Se non vi è alcun riscontro da parte della compagnia si possono adire le vie legali, richiedendo al Giudice ordinario la condanna della compagnia al risarcimento dei danni subiti ai bagagli regolarmente imbarcati.

In ogni caso, quando si è in procinto di imbarcarsi, si consiglia di inserire gli articoli di maggior valore (es. telefonini, carica batterie, macchine fotografiche, videocamere, lettori CD, etc.), nonché documenti importanti, denaro in contanti, medicinali e salvavita o articoli fragili, nel bagaglio a mano e custodirli quindi personalmente, così da evitare maggiori danni.

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