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Rubrica Legale

Danni prodotti da incendio: i casi in cui l’assicurazione rimborsa il contraente

Non è raro assistere ad incendi, che distruggono veicolo o beni immobili; basti pensare che ogni giorno in Italia si sviluppano più di 900 incendi, la maggior parte dei quali sono dolosi.

Per tale motivo, è buona norma stipulare un’assicurazione che copra i danni causati da tale evento; in alcuni casi, come nei mutui per prima casa, è obbligatorio stipulare una polizza che copra i danni da scoppio e incendio. Le compagnie assicurative garantiscono un’ampia gamma di prodotti a tal proposito, che si dividono in due grandi categorie:

  1. Polizza a “rischi nominati”: questa assicurazione risarcisce il danno solo qualora l’incendio sia stato provocato da una serie di rischi, puntualmente elencati nelle condizioni generali di contratto. Tutti quelli non espressamente citati, non danno luogo a risarcimento.
  2. Polizza “all risk”: in questo caso il contraente potrà ottenere il risarcimento qualora l’incendio sia generato da ogni causa o evento non specificatamente esclusi.

Da notare che le polizze, in generale, prevedono il risarcimento anche nel caso di incendio doloso, ossia quando le fiamme siano state generate da persone terze. Rimane ovviamente escluso il caso in cui l’incendio sia provocato dallo stesso assicurato o da una persona che si scopre essere stata commissionata da quest’ultimo: in tal caso si avrebbe una frode nei confronti dell’assicurazione, poiché il comportamento doloso è univocamente diretto a fruire del risarcimento in modo non consono alla lettera del contratto di assicurazione (che non copre i rischi dolosamente causati dallo stesso assicurato).

Inoltre, in caso di incendio colposo, le polizze assicurative prevedono che il perito svolga i necessari accertamenti, per valutare il grado di colpa del danneggiato; non è raro che l’incendio sia riconducibile a una cattiva manutenzione degli impianti di riscaldamento o perché si è lasciato il gas acceso.

In ogni caso, occorre agire secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto, ossia denunciare il sinistro entro 15 giorni dall’accaduto e lasciare che il perito svolga i suoi rilievi per determinare le cause di esso. Di recente, infatti, alcuni incendi dolosi hanno causato ingenti danni allo storico mobilificio dei “Fratelli Casarotti” di Padova, ma la compagnia assicurativa ha negato il risarcimento poiché, prima che il perito fosse intervenuto, era stato spostato del materiale di risulta.

Questo porta alla conclusione che, nelle cause di risarcimento del danno da incendio, che attiene sia al bene immobile che ai beni mobili al suoi interno (qualora si sia stipulata un’assicurazione in tal senso), è fondamentale il lavoro svolto dai consulenti tecnici di parte e dall’esperto nominato dal giudice, poiché si tratta di accertamenti che necessitano di una figura esperta nel settore e le indagini non possono essere svolte dal giudice.