Il tamponamento a catena rappresenta una delle ipotesi di sinistri che maggiormente si verificano nel corso della circolazione stradale. Si tratta di tutti quei casi in cui vi sono vetture ferme al semaforo rosso, incolonnate per l’intenso traffico oppure in movimento e una vettura proveniente da tergo ne colpisce una, provocando la reazione a catena.
In tali casi e, in particolare, quando si parla di individuazione della responsabilità del conducente, sono fondamentali 2 elementi: velocità e distanza di sicurezza.
La velocità deve essere moderata entro i limiti definiti per quel tratto stradale, ancor di più se le circostanze della strada, del traffico e della visibilità impongono di andare con un andamento moderato; dall’altra parte si deve sempre rispettare la distanza di sicurezza del veicolo per evitare che, nonostante una brusca frenata, vi sia tutto lo spazio di frenatura e manovra.
È ben chiaro che chiunque violi tali regole di condotta alla guida può essere ritenuto pienamente responsabile di aver causato il tamponamento, a meno che non dimostri «che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili», come un comportamento del tutto anomalo da parte del veicolo che precede (Sentenza Cass. n. 7804/2010).
Si pensa abitualmente che il conducente del veicolo che segue deve risarcire il veicolo che lo precede; ma è chiaro che se fosse così il primo della colonna non sarebbe mai chiamato a risarcire e l’ultimo della colonna non verrebbe mai liquidato. Proprio per tali ragioni, la giurisprudenza nel tempo ha distinto i casi di tamponamenti tra veicoli fermi in colonna da quelli tra veicoli in movimento, stabilendo così diverse regole per l’addebito di responsabilità e la liquidazione dei danni.
Nel caso di tamponamento a catena di veicoli fermi in colonna, la presunzione di colpa paritaria, di cui all’art. 2054 comma 2 Cod. Civ. non si applica. Infatti, secondo l’orientamento maggioritario della Giurisprudenza, LA RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO IN TALI CASI È ADDEBITABILE AL CONDUCENTE DELL’ULTIMO VEICOLO DELLA COLONNA. Questo perché si presume che egli abbia causato la prima collisione e che da essa siano derivati i tamponamenti degli altri veicoli.
Infatti, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 13703 del 31.05.2017 si è affermato che «il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” (di fatto) d’inosservanza della distanza di sicurezza”.
Escludendo dunque l’applicabilità della presunzione di pari colpa, il conducente dell’ultimo veicolo resta gravato dall’onere della prova di un fatto estraneo alla sua condotta di guida. I giudici di legittimità, infatti, nella sentenza sopra indicata hanno affermato che il conducente deve dimostrare “che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
La situazione è leggermente diversa nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento.
Qui, infatti, si applica la regola generale del concorso di colpa nella circolazione dei veicoli, ex art. 2054 comma 2 Cod. Civ., dove LA PRESUNZIONE DI COLPA POTRÀ ESSERE SUPERATA CON LA PROVA LIBERATORIA DEL CONDUCENTE CHE DIMOSTRA DI AVER TENUTO UNA CONDOTTA DI GUIDA DILIGENTE E RISPETTOSA DEI DETTAMI DEL CODICE DELLA STRADA E DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L’IMPATTO CON L’ALTRO VEICOLO.
Con l’Ordinanza n. 4304/21 del 18/02/2021, inoltre, la Cassazione ha stabilito che l’esclusione del concorso di colpa tra i conducenti è ravvisabile solo ove vi sia la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, il conducente che agisce per la richiesta di risarcimento dei danni causati da un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, deve avere la prova (documentale o per testimoni) che il sinistro non è addebitabile alla sua condotta di guida cosicché possa superare la presunzione di colpa paritaria e ripartita che, in fase di liquidazione dei danni, porterebbe a dimezzare il quantum risarcitorio.
Pertanto, traendo le somme di quanto sopra esaminato, vediamo che nei sinistri multipli per tamponamenti avvenuti in sosta, l’unico responsabile è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Sentenza Cass. n. 15788 del 15/06/2018; sentenza Cass. n. 4021 del 19/02/2013).
Per i tamponamenti tra veicoli in movimento, invece, vi è una presunzione di colpa tra i conducenti degli autoveicoli coinvolti, superabile solo con la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mantenendo la corretta diligenza alla guida.
La domanda risarcitoria, in ogni caso, dovrà essere indirizzata alla compagnia assicurativa del civile responsabile e non inoltrata alla propria assicurazione perché il tamponamento a catena, vedendo coinvolti più veicoli, rientra tra le ipotesi che esulano dal campo di applicazione del sistema del cd. indennizzo diretto.