È brutta abitudine attraversare la strada senza passare sulle strisce pedonali. Lo facciamo tutti e tutti ci esponiamo ad un bel rischio, soprattutto se le strade sono particolarmente trafficate o se attraversiamo in punti poco visibili e in orari notturni.
Infatti, l’investimento del pedone è un episodio che purtroppo si verifica con elevata frequenza e, ciò nonostante, si fa ancora fatica a comprendere di chi sia la colpa: del pedone o dell’automobilista?
Alcuni sostengono che il pedone abbia sempre ragione e che, pertanto, il conducente debba sempre risarcirlo; per altri, invece, vi sarebbe sempre un concorso di colpa automatico tra pedone e conducente.
Ma attenzione: sono sbagliate entrambe le tesi. Vediamo perché.
Il Codice della strada con l’articolo 190 stabilisce che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu’ di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
In altri termini, quando le strisce pedonali non ci sono, il pedone può attraversare la strada solo in senso perpendicolare e mantenendo tutta l’attenzione dovuta per evitare incidenti e disturbi del traffico.
È ben chiaro che non è mai consentito attraversare senza guardare, buttarsi in corsa nella carreggiata oppure attraversare la strada mentre si guarda il cellulare.
In ogni caso, LA CIRCOSTANZA CHE I PEDONI ATTRAVERSINO LA STRADA IMPROVVISAMENTE O LO FACCIANO IN MODO LENTO E DISTRATTO COSTITUISCE UN RISCHIO TIPICO E QUINDI PREVEDIBILE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CHE L’AUTOMOBILISTA DEVE CONSIDERARE QUANDO ATTRAVERSA UN CENTRO ABITATO.
Infatti, quanto alla ripartizione della responsabilità in caso di incidente stradale, l’art. 2054 Cod. Civ. stabilisce che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire i danni provocati a persone o cose «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Questa norma stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, che dovrà dunque dimostrare di aver posto in essere tutte le azioni possibili per evitare il sinistro e il conseguente danno, oppure di essersi trovato nell’impossibilità di adottare una condotta diversa. Inoltre, dovrà provare di aver osservato diligentemente le norme di circolazione stradale.
Di conseguenza, IL CONDUCENTE SARA’ LIBERATO SOLO OVE SIA ACCERTATA L’IMPOSSIBILITÀ DI AVVISTARE L’OSTACOLO, ANCHE CON L’ORDINARIA DILIGENZA, E L’IMPREVEDIBILITÀ DELLO STESSO, IN UN LUOGO DOVE L’ATTRAVERSAMENTO DEI PEDONI NON È CONSENTITO.
Infatti, una recente pronuncia della Suprema Corte ha stabilito che la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente se è prevedibile (Cass. ord. n. 3030/21 del 9 febbraio 2021).
Applicando questi principi, anche il Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 83/21 del 2 febbraio 2021 ha affermato che l’automobilista può essere considerato pienamente responsabile anche quando il pedone attraversa fuori dalle strisce pedonali.
Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che «il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro: è necessario che egli fornisca l’indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile». Infatti “la responsabilità del conducente si presume a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita” che ha contribuito alla verificazione del sinistro.
Ulteriormente nella sentenza citata, viene ribadito che «in caso di investimento del pedone, ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una condotta anomala ed imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente» e ancora che «il conducente si libera da responsabilità soltanto se si dimostra che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti».
PERTANTO, L’AUTOMOBILISTA NON SARÀ RESPONSABILE SE RIUSCIRÀ A DIMOSTRARE DI ESSERSI TROVATO NELL’IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI AVVISTARE IL PEDONE O CHE L’ATTRAVERSAMENTO SIA AVVENUTO IN MODO ANOMALO, A PRESCINDERE SE SIA STATO COMPIUTO FUORI DALLE STRISCE PEDONALI (esempio se il pedone attraversa a ridosso di una salita, in una strada a rapido scorrimento, fuori dal centro urbano, e non illuminata).