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Rubrica Legale

Ritardo del volo: normativa e responsabilità del vettore

Il ritardo del volo è uno dei disagi maggiormente subiti dai passeggeri aerei e, proprio in quell’ottica di favor per il passeggero/contraente più debole, è stato oggetto di grande attenzione sia da parte del legislatore che della giurisprudenza, anche europea.

Soprattutto nel trasporto aereo di persone, la crescente attenzione circa la fattispecie del ritardo è stata frutto della connessione tra l’aumento in termini numerici dei casi di ritardo aereo e la minore capacità di sopportazione da parte dei passeggeri dei disagi relativi alla durata del trasferimento.

Si evidenzia, infatti, che si tratta di un fenomeno che si verifica quando il vettore, nell’esecuzione della prestazione di trasferimento, non rispetta i termini contrattuali ovvero le modalità temporali.  Di fatto, la non corrispondenza della fase esecutiva rispetto a quanto dedotto in contratto costituisce una patologia ascrivibile all’inesatto adempimento dell’obbligazione.

Recentemente il legislatore europeo ha concretamente cercato di inquadrare il ritardo aereo in una prospettiva diversa da quella utilizzata dalle normative internazionali, cercando di tracciarne una specifica regolamentazione.

Infatti, nonostante negli ultimi anni il fenomeno del ritardo abbia assunto, come sopra detto, proporzioni evidenti, il legislatore internazionale ha omesso di intervenire compiutamente sul tema, lasciando spazio alla normativa europea di regolare in maniera puntuale i casi di ritardo dei voli.

Infatti, il ritardo aereo ad oggi trova la sua disciplina sia a livello europeo con il Regolamento (CE) n. 261/2004 e sia a livello internazionale con la convenzione di diritto uniforme firmata a Montreal il 28 maggio 1999.

Le due normative presentano aspetti di differenziazione che ne tracciano la loro completa scissione: da un lato, si è posto in luce come il Regolamento (CE) n. 261/ 20 04 disponga di strumenti volti ad attenuare a monte i disagi dei passeggeri in caso di ritardo, mentre la Convenzione di Montreal si concentrerebbe su azioni risarcitorie esercitabili a valle, al fine dell’ottenimento del risarcimento dei danni; dall’altro lato, si è ritenuto che il regolamento faccia riferimento al ritardo alla partenza e la Convenzione di Montreal, invece, al ritardo all’arrivo a destinazione, ma non è più così.

Cerchiamo di approfondire meglio questi aspetti e le varie normative.

La prima normativa è quella dettata dal Regolamento (CE) n. 261/04 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Con particolare riferimento a quest’ultimo caso, il citato regolamento identifica diversi tipi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta. Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori (Cass., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584).

Secondo l’art. 6 del Reg. (CE) 261/04, infatti, il vettore aereo operativo presta ai passeggeri l’assistenza prevista nell’articolo 9 “Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b) …”

Nei predetti casi il passeggero, quindi, ha diritto all’assistenza che consistente in:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;

Sempre in caso di ritardo aereo ai passeggeri è stato riconosciuto ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria, ex art. 7 reg. ce 261/04; diritto però non espressamente previsto dalla regolamentazione europea, ma riconosciuto negli anni dal lavoro interpretativo, in subiecta materia, svolto dalla Corte di Giustizia Europea.

È fondamentale ricordare che la Corte di giustizia nella sentenza c.d. Sturgeon del 2009, fautrice di un orientamento ormai consolidato, ha equiparato il ritardo alla partenza, che ecceda le 3 ore o che comporti un arrivo a destinazione di 3 ore o più rispetto a quello originariamente previsto, alla cancellazione del volo (C. Giust. 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07).

Infatti, i giudici europei hanno affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento suindicato.

Dunque, se il ritardo supera le 3 ore il passeggero avrà diritto a:

  • euro 250,00 per tratte comprese tra i 1500 km;
  • euro 400,00 per tratte comprese tra i 1500 e 3500 km;
  • euro 600,00 per tratte superiori ai 3500 km.

Tale Regolamento, diversamente dalla Convenzione di Montreal, che prevede la possibilità di chiedere in caso di ritardo del volo un risarcimento integrale dei danni, determina solamente la griglia minima di tutela in favore dei viaggiatori aerei: a seconda dei casi, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla tratta del volo ritardato.

Anche in sede di giudizio, i Giudici di merito sono soliti riconoscere questi diritti, qualora i vettori non riescano a dimostrare una circostanza eccezionale che li esuli dal versare la compensazione pecuniaria.

Sul punto, vi riportiamo il caso di due nostri clienti, che prenotavano il volo Napoli – Monaco con una compagnia aerea low cost. Giunti all’aeroporto di Napoli, per imbarcarsi sul volo prenotato, venivano avvertiti che il loro volo subiva un ritardo di oltre 6 ore. Il disagio era dovuto al fatto che l’aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo, nella tratta precedente, era stato colpito da un fulmine.

Il vettore nelle more del giudizio asseriva che il fulmine fosse una circostanza eccezionale, che non si sarebbe potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 34884 del 16 luglio 2019, in accoglimento della domanda degli attori, condannava la compagnia aerea al versamento della compensazione pecuniaria euro 500,00 (euro 250,00 per passeggero) per il ritardo di oltre 6 ore. In particolare, il Giudice di pace affermava che la società convenuta non aveva fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni idonee ad evitare problemi tecnici, né che il ritardo di oltre 6 ore del volo, nel caso specifico, fosse causato da circostanze eccezionali, ossia da circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

Tornando al ritardo aereo, ora ci soffermiamo sulla seconda normativa stabilita dalla citata Convenzione di Montreal del 1999 che introduce la disciplina della responsabilità del vettore aereo internazionale per i danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione della sua prestazione.

Ai sensi dell’art. 19 Conv. di Montreal, «il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno, oppure che era loro impossibile adottarle».

Si tratta di una norma che trae origine da un principio generale secondo cui l’esecuzione del trasporto in termini ragionevoli, costituisce un obbligo giuridico a carico del vettore il quale deve eseguire la propria prestazione, tenuto conto delle circostanze in cui si esercita il trasferimento e sia del mezzo scelto dal passeggero.

Sul passeggero, quindi, cadrà l’onere di provare i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a causa del ritardo, con apposita documentazione (es. scontrini, ricevute di spesa ecc.) per una somma fino ad un massimo di 4.150 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), corrispondenti a circa 5.000,00 euro.

Dunque, avendo il Regolamento Ce 261/04 carattere indennitario, il passeggero avrà solo l’onere di allegare il contratto di trasporto (carte di imbarco o prenotazione del volo) e l’inesattezza dell’inadempimento (ritardo), mentre nella Convenzione di Montreal dovrà, come detto, dimostrare anche i danni subiti al fine di esercitare correttamente l’azione risarcitoria.

Il vettore aereo, sia per il regolamento Ce n. 261/04 che per la Convenzione di Montreal, non dovrà corrispondere alcun indennizzo o risarcimento se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.

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