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Rubrica Legale

Pubblicazione foto online e diritto d’autore: le ultime della giurisprudenza

Il diritto d’autore permette al creatore di contenuti online di proteggere le sue produzioni artistiche; pertanto, chiunque voglia condividere quel contenuto (che può essere una foto, un video, ma anche un semplice post) ha l’onere di chiedere l’autorizzazione all’autore di esso. Il creatore può anche tutelarsi attraverso le cosiddette misure tecnologiche di sicurezza, ossia dei segni grafici da apporre sui contenuti visivi, che certificano la loro provenienza da quest’ultimo.

Ai sensi della legge sul diritto d’autore, è lecita la riproduzione di immagini fotografiche quando l’utilizzatore non può conoscere, con l’ordinaria diligenza, il nome dell’autore, titolare dei diritti, a cui chiedere l’autorizzazione alla pubblicazione e a cui corrispondere eventualmente il compenso per tale utilizzazione.

Infatti, l’articolo 90 della legge sul diritto d’autore stabilisce che gli esemplari della fotografia, o del contenuto video, debbano indicare:

1) il nome del fotografo, o indicazione univoca di questo (tramite nome d’arte);

2) la data dell’anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Qualora la foto non riporti le suddette indicazioni, la sua riproduzione e utilizzo da parte di terzi non sono considerati abusivi e non è dovuto alcun compenso all’autore, a meno che questi non provi la malafede del riproduttore.

Ai sensi degli art. 91 e 98 legge 633/1941, il nome del fotografo e la data di produzione della fotografia apposti sulla stessa sono requisiti necessari per poter considerare abusiva la riproduzione fatta in mancanza dell’autorizzazione del fotografo.

Pertanto, anche nelle ipotesi in cui la foto venga prelevata da un sito in cui tali indicazioni non sono riportate, bisogna sempre usare l’ordinaria diligenza; si pensi al caso di uno scatto presente sul sito del proprio autore, successivamente scaricata e pubblicata da Tizio sul proprio profilo Facebook senza autorizzazione. Caio, che vede l’immagine sul profilo di Tizio senza indicazione dell’autore, non è perciò stesso giustificato a riprodurla. Egli dovrebbe effettuare un’indagine per risalire all’effettivo autore, indagine da eseguirsi secondo, appunto, ordinaria diligenza.

Bisogna quindi sempre ricercare l’originale della foto e verificare se, in essa, vi è l’indicazione del nome dell’autore. Ricerca ormai facilmente eseguibile tramite Google Immagini: caricando il file, il motore di ricerca consegna come risultati tutti i siti in cui la stessa foto è già stata pubblicata. In tal modo è possibile risalire al primo soggetto che l’ha pubblicata e individuare il nome dell’autore.

Qualora anche tale ricerca non abbia dato riscontro positivo, l’utente potrà utilizzare la foto senza l’indicazione dei dati dell’autore, poiché non è riuscito a reperirli neanche usando l’ordinaria diligenza.

È quanto precisato dal Tribunale di Roma che, in una sentenza del 2018, ha condannato un utente online per aver prelevato una foto da un altro sito, che a sua volta l’aveva reperita senza chiedere alcuna autorizzazione all’autore, né indicare le sue generalità all’atto della riproduzione online sul proprio spazio personale.