Categorie
Rubrica Legale

Risarcimento danni per caduta dal marciapiede: chi paga?

Sui nostri marciapiedi capita molto spesso di trovare buche, avvallamenti, crepe, sconnessioni varie o tombini alzati. E moltissime volte la nostra bravura nello schivarli ci salva! Tuttavia, se per varie ragioni, non ci accorgiamo dell’insidia, è facile caderci sopra. Cosa accade in questo caso se cado a terra e riporto lesioni personali? Chi pagherebbe il risarcimento? E quali sono le circostanze per richiederlo?

Andiamo insieme a scoprire delle semplici regole.

1. Il risarcimento può essere richiesto al responsabile della strada o del marciapiede.

Per prima cosa è importante comprendere chi sia il responsabile del tratto stradale o del marciapiede, al fine di avanzare una richiesta di risarcimento danni.

Nel più comune dei casi, troviamo la pubblica amministrazione come ente proprietario o gestore delle strade pubbliche (urbane e non). Quindi parliamo del Comune.

Altre volte può capitare, invece, che le strade o i marciapiedi siano di proprietà di enti/società private. Esempio il condominio, qualsiasi azienda, e anche la Asl o l’istituto ospedaliero.

Tali soggetti sono tenuti a prevenire tutti i rischi e sono pertanto presunti responsabili di tutti i reclami imputabili a una situazione di pericolo inerente alla strada.

2. La pubblica amministrazione o altri enti non sono sempre tenuti a pagare i danni

Ci sono degli elementi che permettono alla P.A. o a qualsiasi altro ente di escludere la presunzione di responsabilità.

  • Caso Fortuito: l’art. 2051 del Codice Civile prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ossia un evento imprevedibile che rompe il nesso causale tra la cosa – nel nostro caso il marciapiede – ed il danno.
  • Colpa del danneggiato: esempio la negligenza, la mancata attenzione o la presunzione di conoscenza dell’esistenza della buca da parte del danneggiato esclude la responsabilità dell’ente.
  • Visibilità dell’insidia. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il risarcimento spetta solo quando le buche stradali costituiscono un’insidia o un trabocchetto; quando sono cioè ostacoli non facilmente visibili.
  • Dissesto del tratto stradale o del marciapiede.

3. Onere della Prova.

Il danneggiato dovrà dimostrare ovviamente la dinamica dell’accaduto, attraverso adeguata documentazione: fotografie dello stato dei luoghi, dichiarazioni testimoniali di testimoni oculari che hanno assistiti all’evento, e referti medici ovvero tutte le prova ammissibili per qualsiasi tipo di causa.

La pubblica amministrazione, invece, in virtù della presunzione di responsabilità, dovrà provare il caso fortuito e la regolare manutenzione (pulizia, gestione strutturale del marciapiede, controllo tecnico iniziale), di aver apposto la segnaletica prescritta in caso di lavori di manutenzione in corso e l’eventuale concorso di colpa del danneggiato.

In ogni caso, LA CONDOTTA COLPOSA DELLA VITTIMA NON BASTA PER INTEGRARE IL CASO FORTUITO, MA È VALUTABILE AI FINI DEL RISARCIMENTO.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 4035 del 16 febbraio 2021.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna che è inciampata su una mattonella del marciapiede davanti a un pronto soccorso dell’ospedale. I giudici di merito inizialmente le hanno negato il risarcimento poiché, nel corso di causa, non aveva dimostrato che tale mattonella non fosse visibile e che lei avesse prestato la dovuta attenzione, secondo i canoni di diligenza.

La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso presentato dalla danneggiata e ha stabilito che la ASL dovrà risarcire tutti i danni causati dalla sua caduta.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che per escludere il caso fortuito occorre che la condotta del danneggiato risulti così imprevedibile ed eccezionale da interrompere il nesso di causalità tra il marciapiede e il danno. Quindi non basta che vi sia solo un contributo di colpa della vittima che è stata incauta, disattenta o negligente. 

Pertanto, il concorso di colpa del danneggiato può rilevare solo ai fini della riduzione dell’ammontare dei danni risarcibili in proporzione alla gravità della colpa stessa, che dovrà essere adeguatamente accerta in giudizio: maggiore sarà la percentuale di colpa, minore sarà l’importo liquidato.

Su questo argomento potrebbe anche interessarti l’articolo: risarcimento del danno in caso di buche stradali