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Rubrica Legale

Cancellazione del volo: diritti e responsabilità

Nel trasporto aereo di persone, la cancellazione del volo è una fattispecie foriera di disagi e fastidi per i passeggeri, non disciplinata a livello internazionale, né dalla Convenzione di Varsavia, né da quella di Montreal, ma contemplata dal Regolamento (Ce) n. 261/2004.

In particolare, la legislazione europea è intervenuta negli anni per disciplinare tale evento, cercando di trovare possibili soluzioni normative in grado di tutelare adeguatamente i passeggeri e garantire, allo stesso tempo, lo sviluppo dell’aviazione civile.

Infatti, il miglioramento dell’offerta dei servizi di trasporto aereo, sia in termini di numeri di voli e sia in relazione alla riduzione dei prezzi, ha spinto soprattutto il legislatore europeo a regolamentare questa fattispecie, spesso riconducibile a comportamenti posti in essere dalle compagnie aeree per propri interessi commerciali.

Con il Regolamento (Ce) n. 261/04 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Tale regolamento sancisce i diritti dei passeggeri e gli obblighi dei vettori aerei nel caso, più comune, di cancellazione del volo, fornendo anche una definizione della peculiare fattispecie in esame.

Secondo l’art. 2, lett. l) del citato regolamento, la cancellazione del volo è «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

Dalla norma si evince come la cancellazione di un volo sia fondamentalmente legittima, soltanto ove non ci siano prenotazioni, dando al vettore la possibilità di sopprimere in qualsiasi momento il volo, proprio per l’assenza di eventuali conseguenze negative su passeggeri “inesistenti”.

Al contrario, data la sintetica definizione normativa, è sorto il problema, tra dottrina e giurisprudenza, di identificare quando si realizza un’ipotesi di cancellazione ovvero se essa si verifica quando l’aeromobile non è affatto decollato o se possa essere ricompresa anche l’ipotesi in cui l’aeromobile è decollato ma poi, per qualsiasi motivo, sia rientrato nell’aeroporto di partenza.

Sul punto, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che, spinta dall’esigenza di rimediare alle lacune lasciate aperte dal Regolamento (Ce) n. 261/04, ha ampliato l’ipotesi di cancellazione del volo, ritenendo che questa non sia riferita esclusivamente all’ipotesi in cui l’aeromobile non sia partito, bensì anche se sia stato costretto, per qualsiasi ragione, a tornare nell’aeroporto di partenza (C. Giust. CE, sez. III, 13 ottobre 2011, C-83/10).

Non assume, dunque, alcuna rilevanza il motivo per il quale il velivolo è costretto al rientro in aeroporto, essendo altresì irrilevante che il vettore aereo non abbia provveduto a dichiarare formalmente la cancellazione del volo e che i passeggeri siano stati o meno riprotetti su un altro volo. È fondamentale il rientro in aeroporto che è il solo a determinare per i passeggeri il ricorso ai diritti di cui agli articoli 5 e 7 del citato regolamento.

Proprio l’art. 5 sancisce che “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7.

Si tratta di una norma che prescrive un elenco di diritti riconosciuti al passeggero, tra i quali ricordiamo:

1. Diritto alla Compensazione pecuniaria, ex art. 7:

  • euro 250,00 per tratte comprese tra i 1500 km;
  • euro 400,00 per tratte comprese tra i 1500 e 3500 km;
  • euro 600,00 per tratte superiori ai 3500 km.

2. Diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al volo alternativo, ex art. 8

3. Diritto all’assistenza per pasti e bevande, sistemazione alberghiera e transfert in congruità con l’attesa, due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica ex art. 9.

In ogni caso, i motivi che danno origine alla cancellazione del volo possono essere diversi, riconducibili a fatti imputabili al vettore aereo per ragioni commerciali o per ragioni tecniche oppure a fatti non imputabili allo stesso.

Per tali ragioni, è opportuno distinguere due ipotesi di cancellazione, da cui derivano conseguenze diverse in relazione ai diritti e agli obblighi che cadono sui vettori:

1. Cancellazione del volo per circostanze eccezionali

L’art. 5, par 3, del Regolamento (Ce) n. 261/ 2004 stabilisce testualmente che «il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del vo lo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

In altri termini, le circostanze eccezionali (esempio maltempo, sciopero, guerriglie ecc.) esulano il vettore dal versare la compensazione pecuniaria.

Quindi, in questo caso, il passeggero avrà diritto solo al rimborso del biglietto o al volo di riprotezione e, in ogni caso, all’assistenza per pasti e bevande, per sistemazione alberghiera e per transfert.

Per di più, la compensazione non spetta quando la compagnia aerea abbia informato il passeggero della cancellazione con:

  • almeno 2 settimane di preavviso;
  • oppure nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza purché la compagnia abbia fornito un volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima dell’originario orario di partenza previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario originariamente previsto;
  • o meno di 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario originariamente previsto.

Sono state tantissime le cause affrontate dal mio Studio Legale dinnanzi alle autorità giurisdizionali di merito, riguardo a fattispecie legate alla cancellazione del volo per cause eccezionali, che hanno, tra l’altro, costretto i passeggeri/clienti ad un esborso di denaro ingente per provvedere al rientro in Italia.

È interessante citare la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 9/2019, nella quale il Giudice adito, in accoglimento della domanda dei passeggeri, ha condannato una delle più grandi compagnie low cost al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione del volo per maltempo.

Nello specifico, i clienti rimanevano bloccati a Londra, dopo che il vettore cancellava nel giorno della partenza il volo Londra-Pescara. Di conseguenza, si vedevano costretti a riacquistare a proprie spese i biglietti aerei per rientrare a Pescara, con ulteriori spese per la mancata assistenza. Il Giudice di Pace di Pescara, decidendo nel merito, ha affermato che “in assenza di prova da parte della convenuta della effettiva assistenza offerta alle attrici in occasione della cancellazione del volo, nonché della effettiva offerta di un volo alternativo di riprotezione, va riconosciuto alle stesse il diritto di rimborso del costo dei voli di rientro al luogo di partenza effettuati con altra compagnia” e, dunque, ha condannato il vettore al rimborso delle spese per la riprotezione su altro volo.

2. Cancellazione del volo non dovuta a causa di circostanze eccezionali

Quando la cancellazione è imputabile al vettore, il passeggero avrà diritto al versamento della compensazione pecuniaria, all’offerta di un volo in riprotezione o al rimborso del prezzo dell’intero biglietto per il volo non goduto, nonché il diritto all’assistenza con fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa; uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto.

A livello processuale, in queste determinate ipotesi, il passeggero è chiamato solo ad allegare la prova della cancellazione del volo (es. un sms o una mail inviata dalla compagnia aerea con la quale dichiara di aver cancellato il volo, oppure delle apposite attestazioni provenienti dagli organi/gestori aeroportuali che dichiarano la cancellazione). Il vettore, invece, deve dimostrare che la cancellazione sia stata dovuta per cause a lui non imputabili e che ha fatto di tutto per evitare il disservizio.

Questo è il caso che ha interessato il Giudice di Pace di Bologna nella sentenza n. 2651/2019, il quale è stato chiamato a decidere se lo sciopero – indetto molti giorni prima dalle autorità competenti, cui conseguenza è la cancellazione del volo – fosse riconducibile alla nozione di “circostanza eccezionale” per esonerare il vettore dal versare la compensazione pecuniaria.

Di fatto, i miei clienti arrivati in aeroporto a Brindisi venivano informati della cancellazione del volo Brindisi-Bologna dal personale del vettore. La causa veniva attribuita ad un presunto sciopero degli operatori di volo. Il Giudice, dopo aver esaminato le risultanze probatorie, non riteneva possibile considerare come circostanza eccezionale “lo sciopero dedotto dalla convenuta posto che detto sciopero era programmato e pertanto la compagnia avrebbe potuto tempestivamente predisporre una riprogrammazione dei voli di quella giornata al fine di evitare di arrecare disagio ai viaggiatori”. Quindi, in quell’occasione, la compagnia aerea veniva condannata al pagamento della compensazione pecuniaria per una somma di euro 500,00 (euro 250,00 a passeggero come da criteri tabellari del reg. (Ce) n. 261/04).