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Rubrica Legale

Trasparenza dei dati: obbligo di fornire la documentazione sanitaria da parte dell’ospedale

Il primo passo per iniziare una causa di risarcimento per responsabilità medica è senza dubbio rappresentata dalla richiesta della documentazione medica, nei confronti della struttura sanitaria che ebbe in cura il paziente / ricorrente. Tale documentazione, che consiste principalmente nella cartella clinica rappresentante il decorso operatorio del paziente, sarà poi analizzata dallo specialista di parte, al fine di evidenziare eventuali profili di responsabilità medica e, pertanto, vagliare la possibilità di ricorrere al procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c.

A tal fine, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (la cosiddetta “legge Gelli – Bianco”, vera e propria pietra miliare nel settore) prevede nell’art. 4 un vero e proprio obbligo di trasparenza della struttura sanitaria. Quest’ultima, infatti, “entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice di protezione in materia di dati personali, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Le integrazioni sono fornite entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta”.

Tale obbligo si riconnette al più generale obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione, di “dialogare” con il cittadino, come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo in tema di diritto di accesso.

Tuttavia, non di rado avviene che il nosocomio rallenti nella produzione di tali documenti o, addirittura, ponga in essere comportamenti che in qualche modo ostacolano il corretto esercizio del diritto di difesa della parte, dovuti anche alla difficoltà di reperire alcuni esami specifici non annessi, come per legge dovrebbe essere, alla cartella clinica. In tali casi, il legislatore prevede il rimedio del decreto ingiuntivo. Secondo quanto previsto dall’art. 633 c.p.c. “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro (…) o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna, se del diritto fatto valere si dà prova scritta (…)”.

Trattasi di procedimento speciale a cognizione sommaria nel quale il ricorrente, per ottenere il provvedimento del giudice, deve provare il periculum in mora (pregiudizio nell’attesa del giudizio di merito) e il fumus boni iuris (la fondatezza, almeno prima facie, delle ragioni giuridiche). Inoltre, qualora ricorrano i presupposti indicati dall’art. 642 c.p.c. (credito fondato su determinati titoli di credito, pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, documentazione sottoscritta dal debitore) il giudice può concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In tal caso il provvedimento, munito di formula esecutiva apposta dalla Cancelleria del Tribunale competente, potrà essere notificato, in uno con il precetto, atto prodromico all’inizio dell’azione esecutiva (salva la facoltà di opporsi al decreto ingiuntivo, incardinando pertanto un processo ordinario di cognizione).

Nel caso di specie il cliente Mario Rossi (nome di fantasia) si era rivolto al nostro studio, lamentando in primo luogo l’errato intervento medico e adducendo il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge 24/2017. Infatti, il nosocomio si era reso colpevole della mancata consegna di alcune indagini di diagnostica per immagini e materiale istologico relativo ad esami svolti presso la suddetta struttura. Tale richiesta era stata effettuata oltre 40 giorni prima e l’acquisizione della documentazione era particolarmente importante, al fine di verificare l’aggravamento della patologia in atto. Pertanto, dopo la rituale notifica della diffida ad adempiere nei termini di legge, si provvedeva a depositare ricorso per decreto ingiuntivo, poi accolto dal Tribunale di Alfa e munito di provvisoria esecutività ai sensi di quanto disposto dall’art. 642 c.p.c.

Infine, dopo la notifica del suddetto provvedimento all’ingiunto, l’ospedale provvedeva alla trasmissione della documentazione richiesta, al fine di svolgere su di essa tutte le analisi del caso.