Già avevamo affrontato lo spinoso tema delle multe Autovelox per eccesso dei limiti di velocità, di cui all’art. 142 del Codice della Strada, nel precedente articolo.
Anche in quell’occasione abbiamo cercato di spiegare i motivi che possono sostenere un eventuale opposizione alla multa rilevata con l’apparecchiatura elettronica dell’Autovelox.
Per maggiore semplicità, oggi, vi elenchiamo i 5 CASI IN CUI SI POSSONO ANNULLARE LE MULTE DEGLI AUTOVELOX:
- Se nel verbale non è indicata la data di omologazione dell’Autovelox;
- Se nel verbale vi è l’omessa indicazione dell’ultima taratura dell’autovelox;
- Se l’ultima taratura dell’Autovelox è avvenuta più di un anno prima della rilevazione;
- Se la multa è stata notificata dagli organi competenti dopo 90 giorni dall’avvenuta infrazione;
- Se nel verbale non vengono indicati gli estremi dell’ordinanza del Prefetto che autorizza gli organi competenti a fare la multa senza la contestazione immediata; questo avviene solo nelle strade extraurbane.
È fatto noto che il sistema autovelox deve essere omologato e tarato periodicamente.
Proprio la Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 2015 ha imposto la taratura annuale degli autovelox.
Infatti, gli apparecchi che rilevano l’andatura dei mezzi sulle strade devono essere ciclicamente sottoposti a verifiche sul loro funzionamento; verifiche che non possono essere rimpiazzate da semplici certificazioni di omologazione e conformità.
L’obbligo di taratura periodica, pertanto, deve essere coadiuvato da una indicazione precisa della modalità di effettuazione di questi controlli; non basta che sia riportata nel verbale la dicitura «debitamente omologata e revisionata» poiché secondo la Corte di Cassazione, tale dicitura «non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura» (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n.11776/2020 del 18 giugno 2020).
Di conseguenza i verbali delle autorità competenti devono riportare la data di omologazione e la data dell’ultima taratura, al fine di rendere edotto il conducente sull’attendibilità della rilevazione e la validità della contravvenzione, senza bisogno di suoi ulteriori controlli.
Quanto alla notifica della multa, vediamo che la giurisprudenza ha previsto che tra la data di spedizione della multa autovelox ed il giorno dell’infrazione non devono essere trascorsi più di 90 giorni. Se così non fosse, la multa è illegittima.
Inoltre, interessante notare che in autostrada o sulle strade extraurbane e comunque fuori dalla città, l’autovelox può essere utilizzato senza bisogno di autorizzazione del prefetto e, dunque, anche in modalità automatica con contestazione differita. Sulle strade extraurbane secondarie, invece, è essenziale il decreto prefettizio con le regole viste per le strade urbane a scorrimento.
Nei 5 casi sopra elencati, quindi, il conducente può presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della multa oppure ricorrere al prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della multa per annullare la multa autovelox ed evitare la decurtazione dei punti alla patente.
In entrambi i casi, sarà la Pubblica Amministrazione a dover provare «oltre all’omologazione ed all’installazione, anche l’effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore» (Cass. Sez. VI Civile, ord. n. 11869/2020 del 18 giugno 2020), altrimenti la multa autovelox non sarà valida.
In particolare, l’Ente accertatore ha l’obbligo di dimostrare il costante e giusto funzionamento dell’apparecchio, nonché di aver effettuato tutta la manutenzione richiesta dalla legge (Cass. sentenza n.9645/2016).
Conforme si pone anche la giurisprudenza dei Giudici di Pace (Gdp di Firenze sentenza n. 1309/2020 e Gdp di Tivoli sentenza n. 551/2020) secondo cui l’onere della prova, dunque, non grava sul conducente bensì sulla P.A., in quanto sono proprio tali elementi a costituire la base della contestazione.