Sarà capitato anche a voi di sentire che un amico o un familiare, scendendo dall’autovettura o un motociclo, sia caduto a terra riportando gravi e profonde lesioni. E vi sarete posti la classica e ovvia domanda: Se il passeggero cade scendendo dal veicolo, l’assicurazione del conducente/proprietario copre i danni?
La risposta è arrivata, di recente, dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 414 del 13 gennaio 2021, la quale ha confermato l’interpretazione restrittiva che, negli ultimi anni, si è formata in tema di azione diretta del danneggiato, di cui all’art. 141 Codice delle Assicurazioni private.
L’art. 141, comma 1, prevede che «Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro […]».
In altri termini, il terzo danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicurazione del proprietario/conducente del veicolo sul quale viaggiava.
La norma, quindi, si pone come obiettivo “quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. civ., n. 16181/2015; Cass. civ., n. 20654/2016).
Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha valorizzato l’esigenza di assicurare, alla luce del disposto dell’art. 141, la più ampia operatività del principio “vulneratus ante omnia reficiendus” ovverosia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito.
Tuttavia, come spiega la Corte di Cassazione, il ristoro dei danni è ammissibile solo nei limiti di applicazione dell’art. 141. Cod. Ass.
Invero, già nel 2019 con la pronuncia n. 25033/2019 la Suprema Corte ha chiarito come il citato articolo non trovi applicazione al caso in cui un solo mezzo sia stato coinvolto nel sinistro.
Ha ritenuto, di fatto, che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054, comma 2, cod. civ.”.
La Cassazione fa espresso riferimento ai casi in cui:
- un mezzo tagli la strada a un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato;
- oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail.
In questi casi, dunque, opera l’azione diretta del danneggiato, che potrà richiedere i danni all’assicurazione del vettore.
Diverso è il caso in esame dove il terzo trasportato cade dalla vettura e riporta danni ingenti, senza che vi sia alcuno scontro con una vettura.
Qui, il danneggiato non potrà richiedere il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione del proprietario/conducente del veicolo, ex art. 141 Cod. Ass., poiché manca il presupposto per l’azione diretta ovvero la collisione o meno con un altro veicolo.
Nell’ipotesi in esame, quindi, si dovrà fare riferimento alla normativa generale in tema di responsabilità del vettore e di circolazione dei veicoli di cui agli artt. 1681 e 2054 Cod. Civile.
Pertanto, il danneggiato potrà richiedere i danni al proprietario/conducente della vettura che, in virtù della polizza RCA (responsabilità civile auto) che copre i danni involontariamente causati ai terzi, verranno liquidati dalla compagnia assicurativa, nei limiti previsti dal massimale di polizza.
L’unica accortezza sarà quella di tenere ben conto che la presunzione di responsabilità a carico del proprietario/conducente della vettura, posta dagli articoli appena citati, opererà solo ove il danneggiato riesca a provare il nesso causale tra il sinistro occorso e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto.
Il nostro studio si è occupato qualche tempo fa di un caso simile. Il nostro cliente, che chiameremo Mario Rossi, stava scendendo dalla vettura condotta dalla fidanzata; proprio mentre scendeva, la macchina, che era rimasta in moto, faceva uno scatto in avanti e il sig. Rossi cadeva a terra, fratturandosi il polso.
Abbiamo incardinato il giudizio presso il Giudice di Pace di Pescara e richiesto la condanna ai sensi degli articoli su citati del Codice Civile, e non ai sensi dell’art. 141 del codice delle assicurazioni.
Proprio per tali motivi l’assicurazione citata non ha potuto obiettare nulla in termini di applicazione di norme, e, raggiunto nel corso della causa un accordo economico sul quantum da risarcire, abbiamo concluso transattivamente il giudizio ed ottenuto il ristoro dei danni per il Sig. Rossi, nello specifico 4.000,00 euro.