In occasione delle recenti disposizioni governative, varate con il DPCM del 30 novembre 2020 e successive proroghe, abbiamo assistito a milioni di voli cancellati, ovvero a centinaia di rinunce alla partenza per via delle c.d. zone rosse o arancioni.
Molti passeggeri si sono chiesti: Ora, mi spetta il voucher o il rimborso del biglietto in denaro?
La domanda è molto interessante e per rispondere occorre fare chiarezza, rispetto al periodo interessato dalla cancellazione o dalla rinuncia al volo.
Innanzitutto, è bene precisare che in caso di voli cancellati o rinunce alla partenza avvenute tra 11 marzo e il 30 settembre 2020, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 88 bis decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, così come modificato dall’art. 182 della Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
L’art. 88 bis, come modificato dall’art. 182, prevede in tali casi il diritto delle compagnie di emettere un voucher di pari importo al prezzo di acquisto del titolo di viaggio, con validità di 18 mesi.
Se il voucher non viene utilizzato, il passeggero può richiedere il rimborso in denaro.
Diversa è la normativa in caso voli cancellati avvenuti dopo il 30 settembre 2020.
In tali casi, trova applicazione il Regolamento (Ce) n. 261/04 che, al combinato disposto dagli artt. 5 e 8, stabilisce il diritto dei passeggeri di richiedere il rimborso in denaro integrale del prezzo dei biglietti aerei.
In particolare, al paragrafo 1, lettera a) dell’art. 8 del citato regolamento si legge: “Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero…”.
Inoltre, il rimborso in denaro deve essere corrisposto anche in caso di rinuncia obbligata del passeggero alla partenza, quale diretta conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19.
Questo è quanto previsto anche dalla nota del 6 novembre 2020 dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha voluto richiamare le compagnie aeree al rispetto dei diritti dei passeggeri, prevedendo l’obbligo di rimborso del biglietto ai passeggeri che non possano usufruire dei voli a causa delle restrizioni circa la movimentazione sul territorio per le c.d. zone rosse o arancioni.
L’Ente ha ricordato che “le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo”.
Pertanto, fate molta attenzione! Perché nonostante la difficoltosa ed effettiva capacità dei vettori aerei di rimborsare la propria clientela, in un periodo di crisi emergenziale, nei casi di voli cancellati e mancate partenze non possono essere dimenticati i diritti e le garanzie dei passeggeri aerei come riconosciuti dalla varie normative di settore.