L’art. 186 del Codice della Strada prevede testualmente che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Viene, pertanto, imposto al guidatore il dovere di non condurre il veicolo in particolari situazioni di alterazione psico-fisica (da estendere anche ai casi in cui si guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), pena la comminatoria delle sanzioni previste dallo stesso articolo.
L’alcoltest misura il quantitativo di alcol presente nel sangue attraverso uno strumento chiamato etilometro. Esso registra il contenuto alcolico presente nell’aria espirata dal conducente e lo traduce, con una formula matematica, nel tasso corrispondente che in quel momento è in circolazione nell’organismo.
Il risultato appare immediatamente visibile sul display dello strumento ed è espresso da un numero decimale, che indica il valore in grammi dell’alcol presente in ogni litro di sangue. La misurazione va ripetuta due volte, a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Più in particolare, le soglie normativamente previste sono le seguenti:
- Qualora il tasso alcolico sia superiore ai 0,5 grammi per litro, ma inferiore ai 0,8 g/l, il fatto non costituisce reato e verrà comminata unicamente una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 532 a 2.127 euro, più la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 il reato è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro; si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
- Qualora il tasso è superiore a 1,5 g/l è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro; la patente è sospesa per un periodo da 1 a 2 anni.
Da ultimo, il comma 2-bis del presente articolo prescrive che se il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente è revocata quando il tasso ha superato 1,5 g/l. Inoltre è prevista un’aggravante, nel caso in cui il fatto sia realizzato nella fascia oraria che va dalle 22.00 alle 07.00.
Ma cosa succede quando una pattuglia della polizia ti ferma mentre sei alla guida della tua auto e vuole sottoporti ad alcoltest? Deve avvisarti, prima di compiere l’accertamento, che è tuo diritto farti assistere da un difensore di fiducia.
La polizia deve aspettare l’avvocato? E se sì per quanto tempo, nel caso in cui non sia prontamente reperibile o non possa raggiungerti subito nel luogo in cui tu ti trovi insieme alla pattuglia?
La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, che con sentenza 4896 del 2020 ha così sancito: l’avvertimento «è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini».
Tuttavia, gli organi accertatori devono attendere un tempo ragionevole, ma molto contenuto e ristretto in alcuni minuti; certamente non mezz’ora, che sarebbe eccessivo.
A tal proposito i giudici di legittimità hanno considerato valido un rilevamento con alcoltest svolto dalla polizia municipale dopo 20 minuti dal momento in cui aveva dato l’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, effettuando l’accertamento senza attendere che l’avvocato giungesse sul posto: infatti «non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali che una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23-29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest».