In molti mi chiedono:
Avvocato, l’assicurazione copre i danni per un sinistro avvenuto su strada privata?
La risposta è no… per ora!
È ben noto, infatti, che nelle aeree private, in cui non è consentito l’accesso al pubblico, è possibile agire esclusivamente nei confronti del responsabile del sinistro, non trovando applicazione la normativa del codice delle assicurazioni private di cui agli artt. 122 e ss.
Si tratta di zone nelle quali le compagnie di assicurazioni non sono tenute a garantire la copertura assicurativa, potendo essere chiamato direttamente a rispondere il soggetto che hanno causato il danno.
Al contrario, la conosciuta responsabilità civile dei veicoli (RCA) copre soltanto i danni subiti a causa di un incidente occorso durante la circolazione sulle “strade pubbliche o a queste equiparate”.
In tali casi, ovvero anche in quelli ove l’area privata sia di uso pubblico, devono applicarsi le disposizioni del Codice della Strada e del Codice Civile (ex art. 2054 c.c.), oltre all’assicurazione obbligatoria.
Infatti, l’art. 122 Cod. Assicurazioni private, facendo espresso richiamo all’art. 2054 c.c., prevede che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”.
Sul punto, sono numerose le sentenze della Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale, che hanno tracciato, peraltro, un orientamento restrittivo rispetto all’interpretazione della locuzione “circolazione stradale”.
Già nel 1991, la Suprema Corte affermava che “il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non può esperire, per il risarcimento del danno, l’azione diretta prevista dall’art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, contro l’assicuratore del veicolo, atteso che tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate” (Cass. 27 dicembre 1991, n. 13925).
Anche per le vittime della strada, non è prevista una copertura assicurativa, ove il sinistro si verifichi nelle zone private: i familiari delle vittime, quindi, non saranno risarciti dall’assicurazione che, come detto in precedenza, coprirà i danni solo quando il sinistro si verifichi su strade pubbliche o a queste equiparate.
Tuttavia, il dibattito giurisprudenziale ha interessato anche la Corte di Giustizia europea che è intervenuta sul tema, con particolare attenzione alla Direttiva UE 2009/103, che ha unificato le previgenti Direttive in materia di obbligatorietà della assicurazione.
La Corte di Giustizia ha perseguito una diversa interpretazione circa la nozione di circolazione, soprattutto nelle seguenti pronunce: CGUE, 28/11/2011, causa C-514/16; CGUE Grande Sezione, 28/11/2017, causa C-514/16; CGUE 20/06/2019, causa C-100/1.
I giudici europei hanno essenzialmente abbracciato un atteggiamento più estensivo, ispirato ad una maggiore garanzia e migliore tutela alle vittime di incidenti stradali. Hanno ritenuto, infatti, che per circolazione dei veicoli debba intendersi l’insieme degli usi del veicolo che siano coerenti con la funzione abituale dello stesso come mezzo di trasporto, a prescindere del luogo nel quale viene utilizzato.
Da ciò deriva che l’assicurazione copre il danno, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.
L’orientamento europeo è stato recepito dai Giudici nazionali che, con riferimento all’operatività della RCA ai sinistri avvenuti nelle aree private, stanno decidendo se invertire il loro atteggiamento, a dir poco restrittivo.
Invero, con l’Ordinanza interlocutoria del 18 dicembre 2019 n. 33675 il Collegio ha posto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione: “Se l’articolo 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.
Ebbene, le Sezioni Unite non si sono ancora espresse, ma ove venisse applicata l’interpretazione europea, verrebbero coperti da RCA tutti i danni causati dai sinistri occorsi sulle aree private.
In tal modo, i soggetti danneggiati troverebbero una tutela piena ed effettiva, con una perfetta uniformità al dettato normativo sovrannazionale.