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Rubrica Legale

Custodia di animali: doveri e regole di condotta

Le regole per una corretta custodia di un animale (anche domestico) sono dettate dall’Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2013 “Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”.

L’Ordinanza Ministeriale è stata investita da diverse proroghe, susseguite di anno in anno, coma da ultimo, dall’Ordinanza 18 luglio 2019 che ha prorogato le sue disposizioni per ulteriori 12 mesi.

L’ordinanza prevede che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

Infatti, l’ordinanza deve essere letta in combinato disposto alle norme generali dettate in materia di responsabilità a cose e persone di cui al Codice civile e al Codice penale.

L’art. 2052 c.c. sancisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Il codice penale, invece, all’art. 672 c.p., rubricato “Omessa custodia e mal governo di animali”, stabilisce che “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”.

Da non dimenticare la disposizione di cui all’art. 590, commi 1 e 2, secondo cui “1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.  2. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro”.

In virtù delle disposizioni richiamate, sono numerose le sentenze della Corte di Cassazione relative alla responsabilità dei proprietari dei cani: infatti, è responsabile chiunque gira per strada senza tenere il proprio cane al guinzaglio. Se, difatti, quest’ultimo dovesse imbattersi in un altro cane che, invece, ha il guinzaglio e lo aggredisce, il padrone deve risarcire tutte le conseguenze della zuffa. E ciò anche quando a farne le spese è il proprietario dell’altro cane, che cade strattonato da quest’ultimo nel tentativo di mettere fine alla rissa. Tutti gli eventi, infatti, dipendono comunque dall’aggressione iniziale.

Tornando all’esame della predetta ordinanza, segnatamente alla prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

  1. Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  2. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; la legge, quindi, impone la museruola solamente quando ve n’è necessità; in tutti gli altri casi, il proprietario o il momentaneo detentore del cane deve limitarsi a portarla con sé.

Per quanto riguarda le aree extraurbane non esiste una norma generale sul guinzaglio dei cani, e quindi bisogna attenersi a quanto stabilito dalle leggi regionali o comunali, dove presenti in materia.

Inoltre, con riferimento alle misure circa l’obbligo di museruola e di guinzaglio, occorre fare anche riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954 – Aggiornato a dicembre 2006).

L’art. 83 del citato regolamento prevede:

  • l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  • l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

L’art. 83, inoltre, prevede che possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.